IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO-ROMA CON DECRETO MONOCRATICO RAVVISA L’URGENZA E SOSPENDE IL DINIEGO ESPRESSO SUL TITOLO SOSTEGNO ROMENO ALFINE DI NON PREGIUDICARE IL CONTRATTO DI INSEGNAMENTO CONFERITO ALLA DOCENTE,ORDINANDO AL MINISTERO IL RIESAME ENTRO 7 GIORNI

Di grande rilevanza il decreto n 5304 di poco fa, emesso dal Presidente della Sez Quinta Quater del TAR Lazio-Roma, che sul ricorso di docente in possesso del titolo di specializzazione sostegno conseguito presso l’Università di Cantemir, ha sospeso il decreto di diniego del Ministero Istruzione e Merito nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all’estero per la classe di concorso ADSS.

La ricorrente difesa dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea presso Università Ecampus, aveva adito il Tar Lazio per l’ annullamento del decreto alfine di accertare che :

a) il titolo ( adeverinta) del ricorrente è attestato di competenza ex art 11 Dir.UE n°36/2005 abilitante per le classi di concorso ADSS e conferisce il diritto all’insegnamento sul sostegno in Italia, in ottemperanza al punto n°15 della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n°22/2022, ( cfr. punto 1 DIRITTO) , ed ordinando al MIM di riesaminare il percorso del ricorrente ai fini della previsione delle misure compensative previste dall’art 22 della Dir.UE n°36/2005, tenuto conto che ha già emanato decreti di riconoscimento con riferimento al titolo sul sostegno conseguito da altro ricorrente, presso la stessa Università Dimitrie Cantemir”.

b) il titolo del ricorrente è abilitante e idoneo all’insegnamento sul sostegno, in quanto titolo assimilabile alle qualifiche ai sensi dell’art.12 della Dir.UE n°36/2005, e che rientra nell’ambito soggettivo di applicabilita’ come ribadito dal punto n°14 della sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n°22 del 29 dicembre 2022 ( punto n°2 diritto), ordinando al MIM di riesaminare il percorso del ricorrente ai fini della previsione delle misure compensative previste dall’art 22 della Dir.UE n°36/2005, tenuto conto che ha già emanato decreti di riconoscimenti con riferimento al titolo sul sostegno conseguito da altro ricorrente, presso la stessa Università Università Dimitrie Cantemir”.”;

c) accertare che il percorso sostegno conseguito in Romania dal ricorrente, non presenta differenze incolmabili rispetto ai requisiti previsti dal D.M. n°249/2010, ordinando al MIM di riesaminare nuovamente i percorsi , in ottemperanza ai principi giurisprudenziali della sentenza della CGU n°166/2020, richiamati dalle sentenze della Ad. Plenaria n°18/2022, in tema di sistema di riconoscimento automatico, applicabile anche alla professione docente , anche ai fini della previsione delle misure compensative ex art 22 della Dir.UE n°36/2005;

A tal proposito faceva richiesta, nel caso l’On.le Tar Lazio ritenga di non pronunciarsi riconoscendo il titolo del ricorrente quale attestato di competenza ( lett.a ) o non ritenendolo “titolo assimilabile alla qualifica”( lett.b), di designare ai sensi dell’art.67 del cpa un consulente tecnico, attesa la necessità di acquisire un giudizio tecnico valutativo in merito alla equipollenza tra il percorso conseguito dal ricorrente e quello italiano di cui al DM n°249/2010.

All’esito della istruttoria il Presidente del Tar Lazio ,

Visti il ricorso e i relativi allegati e l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che sussistono i presupposti per sospendere gli effetti dell’impugnato diniego e ordinare il riesame dello stesso nel termine di sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, alla luce delle puntuali deduzioni della parte ricorrente, al fine di non pregiudicare il mantenimento dell’incarico di insegnamento, nonché la permanenza nel concorso PNNR e nelle graduatorie di prima fascia, impregiudicate restando le valutazioni riservate alla fase collegiale;

Accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 ottobre 2026