IL TAR LAZIO ANNULLA IL DINIEGO DEL MINISTERO SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO “PLURICLASSE” CON RIFERIMENTO ALLA A19 (FILOSOFIA E STORIA). ILLEGITTIMO IL DECRETO CHE NON ESAMINA IN CONCRETO IL PERCORSO FORMATIVO ROMENO ANCHE PER L’ALTRA CLASSE RICHIESTA SUSSISTENDO L’OBBLIGO CONCRETO DI COMPARAZIONE SECONDO L’AD. PLENARIA CONSIGLIO DI STATO.

Di particolare rilevanza la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sez. III° Bis del 9 settembre 2026 n°15071, emessa a favore di ricorrente rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea presso Università Ecampus, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha annullato il diniego ministeriale sulla istanza di riconoscimento del titolo estero per la sola classe di concorso A-19 (Filosofia e Storia).

La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del proprio titolo estero per due classi di concorso: A18 (Filosofia e Scienze Umane) e A19 (Filosofia e Storia), ma il Ministero aveva accolto la domanda solo per la A18, rigettando la A19 sulla base dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 206/2007, secondo cui una qualifica professionale estera potrebbe essere riconosciuta “unicamente per una classe di concorso”, alfine di evitare disparità di trattamento.

Secondo l’Avv. Maurizio Danza il diniego “pluriclasse” è illegittimo, ed è in contrasto con il proprio precedente del Consiglio di Stato (sez. VII, n. 6089/2024) con cui il Ministero aveva riconosciuto più classi per titoli romeni analoghi.

Inoltre, il decreto era viziato dal difetto di motivazione e da carenza istruttoria, atteso che il Ministero non aveva comparato analiticamente il percorso rumeno con quello italiano, né valutato i titoli allegati (Nivel I e II, CNRED, lauree in scienze dell’educazione e pedagogiche), violando altresì il contraddittorio procedimentale non avendo neanche inviato il preavviso di diniego (art. 10-bis L. 241/1990), senza garantire al ricorrente la possibilità di integrare la documentazione.

All’esito della udienza di merito il Collegio della Terza sezione III° Bis del Tar ha accolto la tesi della difesa del ricorrente, sostenendo che il Ministero non può rigettare una domanda “pluriclasse” solo invocando in astratto il rischio di disparità di trattamento (la cosiddetta “discriminazione alla rovescia”), limitando l’applicazione del diritto derivante dalla direttiva UE .

Il Collegio ha stabilito che “anche con riferimento alle domande di riconoscimento su più classi di concorso, il Ministero è tenuto a rispettare la partecipazione procedimentale prevista dalla L. 241/1990 e dall’art. 16 del D.Lgs.206/2007”, ed inoltre che non poteva esprimere un diniego puramente “formale” sulla istanza, senza approfondire in concreto le specifiche competenze del ricorrente anche con riferimento alla classe A19 (Filosofia e Storia)

Per tali ragioni, il Collegio conclude annullando il decreto ministeriale nella parte relativa alla classe di concorso A19, ordinando al Ministero di disporre una nuova valutazione.