IL TAR LAZIO ANNULLA IL DINIEGO DEL MINISTERO SU CLASSE DI CONCORSO AM48 RITENENDO CHE LA ADEVERINTA NON È REQUISITO ESSENZIALE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO, SUSSISTENDO L’OBBLIGO DI COMPARAZIONE DEI NIVEL I E II ,E DI PREVISIONE DI MISURE COMPENSATIVE ANCHE IN CASO DI NOTEVOLI DIFFERENZE COME PREVISTO DALLA DIR.UE N°36/2005

Di particolare interesse la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sez. Terza Bis del 9 settembre 2026 n°15093, emessa a favore di ricorrente rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea presso Università Ecampus, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, annullando il diniego ministeriale sulla istanza di riconoscimento del titolo estero.

Nel caso di specie il ricorrente in possesso del titolo conseguito presso l’Università di Cantemir, aveva impugnato il decreto del Ministero con cui era stata rigettata la sua istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania per la classe di concorso AM-48 “Scienze Motorie e Sportive” nelle scuole secondarie.

Il Ministero aveva fondato il diniego sulla mancanza della c.d. adeverinta (l’attestazione del Ministero romeno recante la disciplina e la fascia d’età di insegnamento), ritenendola una attestazione essenziale, senza cui non avrebbe potuto completare l’istruttoria.

Il TAR Lazio con la pronuncia suindicata ha accolto il ricorso dell’Avv. Maurizio Danza , annullando il diniego ministeriale sulla base dei seguenti motivi di diritto:

1.L’Adeverinta ministeriale non è un requisito essenziale, richiamando i principi consolidati dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2022, e specificando nella motivazione che la mancanza di detta attestazione non può comportare il rigetto dell’istanza di riconoscimento.

2.Sussiste l’obbligo da parte del Ministero di esaminare concretamente l’intero compendio delle competenze e dei diplomi allegati (che già contengono indicazioni su materie e fasce d’età), disponendo una valutazione comparativa individuale del percorso di formazione psicopedagogico romeno (articolato in Nivel I e Nivel II) ,che costituisce già di per sé un valido “titolo di formazione”.

3. Sussiste l’obbligo di applicare opportune misure compensative (es. tirocinio formativo o prova attitudinale) e non di rigettare l’istanza a priori anche quando l’esame comparativo evidenzia differenze sostanziali con l’ordinamento italiano: ciò nel rispetto del principio di proporzionalità e della libera circolazione dei titoli nell’Unione Europea;

4.Sussiste altresì la violazione del dovere di collaborazione e buona fede, atteso che il Ministero è rimasto inerte per oltre un anno prima di richiedere al ricorrente le integrazioni, assegnando poi termini tassativi e, senza valutare i documenti che il medesimo aveva nel frattempo acquisito (tra cui la stessa Adeverinta ministeriale depositata nelle more del giudizio).

Il TAR Lazio con la pronuncia suindicata ha ordinato altresì al Ministero dell’Istruzione e Merito di pronunciarsi nuovamente sull’istanza del ricorrente, riesaminando il titolo conseguito alla luce dei principi espressi nella sentenza.