NEWS SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO CANTEMIR ROMANIA. IL TAR LAZIO SOSPENDE OTTO DECRETI DI DINIEGO DEL MINISTERO ATTESO CHE “LE ARGOMENTAZIONI OSTATIVE INERENTI ALL’ASSENZA DI NATURA ABILITANTE DEL TITOLO SONO GIÀ STATE RISOLTE DALL’AD. PLENARIA N. 18-22/2022, E LA VALUTAZIONE DELLE DIVERGENZE DEI PROGRAMMI NON POSSONO PREGIUDICARE IL DIRITTO EUROPEO”
Di poco fa il deposito di ben otto ordinanze di accoglimento di oggi 19 dicembre 2025 da parte del Tar Lazio sez. IV bis Presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore, con cui il Collegio ha accolto la sospensiva avverso il decreto di diniego espresso dal Ministero Istruzione dell’ istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’Unione Europea Università Ecampus, sospendendo i decreti ministeriali e confermando i decreti monocratici presidenziali già favorevoli ai ricorrenti.
Nello specifico, era stato adito il Tar Lazio per l’annullamento del decreto nella parte in cui recava il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania presso l’Università di Cantemir sul presupposto di “carenze e lacune incolmabili” evincibili dalla struttura del percorso formativo conseguito all’estero.
Secondo l’AVV. MAURIZIO DANZA le ordinanze appaiono di notevole importanza nel panorama giurisprudenziale italiano, atteso che il Tar Lazio nell’ accogliere le richieste di sospensive dei decreti di diniego, ha riconosciuto la palese illegittimità dell’attività del Ministero Istruzione, ribadendo la applicabilità dei principi della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n °22/2022, confermati in merito all’obbligo di valutazione del titolo dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20 novembre 2025.
Tali conclusioni risultano chiaramente dalla pronuncia del Collegio del Tar Lazio che nell’accogliere il ricorso ha espresso la seguente motivazione:
“…Considerato che ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare:
– l’amministrazione non sembra aver adeguatamente valutato la documentazione completa sull’iter formativo svoltosi all’estero, tra cui il piano analitico del corso di studi, e l’esperienza professionale maturata da parte ricorrente nel settore di riferimento;
– le argomentazioni ostative inerenti all’assenza di natura abilitante del titolo sono già state risolte dall’Adunanza plenaria (n. 18-22/2022);
– la motivazione sulle divergenze dei due programmi formativi deve essere svolta in maniera rigorosa considerato il rischio di pregiudicare il sistema di diritto europeo
sul riconoscimento dei titoli professionali e i connessi obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di favore della circolazione dei lavoratori (in argomento cfr. questa Sezione n. 20976/2024);
– le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate attraverso l’imposizione di adeguate misure compensative;