PERCORSI INDIRE DM N 77/2025 .IL CONSIGLIO DI STATO RIGETTA L’APPELLO CAUTELARE DEL MINISTERO, CONFERMANDO L’ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO DI SOSPENSIONE DEL DINIEGO DEL MINISTERO SULL’ISTANZA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE SU SOSTEGNO INDIRE CON CONSEGUENTE DIRITTO A COMPLETARE IL PERCORSO FORMATIVO ECAMPUS
Di particolare interesse l’ordinanza cautelare n° 4343 di ieri, 2 dicembre 2025 con cui il Consiglio di Stato sez. VII ha confermato l’ordinanza del Tar Lazio sez.IV bis che aveva accolto l’istanza cautelare formulata dall’Avv.Maurizio Danza Prof. Diritto Amministrativo e dell’Unione Europea dell’Università Ecampus .
Il Tar Lazio si era pronunciato sospendendo l’efficacia, 1) del diniego di rinuncia alla istanza di riconoscimento del titolo estero per la partecipazione ai percorsi di specializzazione di sostegno, inviata ai sensi dell’art.7 della Legge n°106/2024 e art.5 D.M. n°77/2025 , pervenuto alla ricorrente in data 03/07/2025, dalla pec del Ministero Istruzione e Merito “rinuncia.sostegnoestero @postacert.istruzione.it”, presupposto della iscrizione ai percorsi dell’Universita ECampus entro il 17 luglio 2025 ;2) del decreto prot. DPIT n. 2367 del 30 novembre 2021, mai notificato alla parte ;3) del decreto interministeriale n. 77 del 24/04/2025, ivi compresi i relativi allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”, nella parte in cui è inteso in senso escludente del ricorrente ; 4) dell’avviso n. 21907 del 04/06/2025, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ad oggetto le modalità e le tempistiche per l’espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, ai fini della partecipazione ai percorsi INDIRE/Università, e relativi allegati, ove intesi in senso escludente per il ricorrente ; 5) nonché delle FAQ, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate sul sito istituzionale, nella parte in cui escludono il ricorrente dalla partecipazione ai percorsi INDIRE/UNIVERSITA’ e a cui fa riferimento il Ministero Istruzione nelle comunicazioni ancorchè non note.
L’Avvocatura nell’ appello cautelare ex art 62 cpa, aveva eccepito che “il ricorso proposto da controparte risulta irricevibile, in quanto tardivo con riferimento all’impugnazione del decreto prot. DPIT n. 2367 del 30 novembre 2021, notificato in pari data alla parte. Ed invero, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., l’azione di annullamento deve essere proposta nel termine di decadenza di 60 giorni, con la conseguenza che l’impugnazione di tale atto a mezzo del ricorso in primo grado, notificato in data 1° agosto 2025, risulta ictu oculi tardiva e dunque irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
A tal proposito l’Avv. Maurizio Danza, a difesa dell’ appellata aveva eccepito in via pregiudiziale come questa eccezione non potesse essere valutata in sede di appello cautelare innanzi all’On.le Consiglio, atteso che ai sensi dell’art.62 del cpa la devoluzione a seguito dell’appello cautelare, ha ad oggetto esclusivamente il contenuto dell’ordinanza del Tar Lazio nella parte in cui ritiene sussistente il periculum in mora , e che l’Avvocatura dello Stato costituita in data 19 agosto 2025 nel giudizio innanzi al Tar Lazio, non aveva eccepito la irricevibilità del ricorso, neanche all’udienza di discussone dell’istanza cautelare.
Inoltre aveva argomentato come il provvedimento impugnato fonda la propria ratio sulla circostanza che parte ricorrente è destinataria della pronuncia dal TAR Lazio, sez. IV bis il quale, con sentenza n. 14137 del 2022, successiva al preteso provvedimento di rigetto, che non risulta essere stata appellata, ha annullato il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di riconoscimento del titolo su sostegno conseguito in Romania, confermando la tesi della mancata notifica del provvedimento”
Quanto al decreto n°2367/2021 mai notificato alla interessata, aveva eccepito invece come su quest’ultimo decreto fossero già intervenute numerose sentenze del Tar Lazio-Roma di annullamento .
Per tali ragioni alla data del 1 giugno 2024 la odierna appellata era in possesso del requisito previsto dall’art.7 della L n°106/2024 e dal DM n°77/2025 per partecipare ai c.d. percorsi INDIRE, atteso che il decreto n°2367/2021 in cui è incluso il suo nominativo, è stato annullato per ben tre volte dal Tar Lazio-Roma tra febbraio ed aprile 2024, facendo venir meno lo scioglimento “negativo” della riserva di accertamento del titolo e dunque riaprendo la pendenza del procedimento amministrativo prima del 1 giugno 2024, e dunque non applicabile ai docenti menzionati nel decreto stesso tra cui l’appellata.
Quanto alla necessità della revoca dell’ordinanza del Tar Lazio di sospensione del decreto gravato, la difesa dell’appellata ha eccepito la assoluta infondatezza e non pertinenza di quanto argomentato dalla Avvocatura, con riferimento sia all“interesse pubblico di garantire che le funzioni dell’insegnamento sul sostegno siano demandate a personale qualificato” (Ord.n. 1611/2025 di Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato) , atteso che la sospensione del Tar Lazio del decreto di diniego dell’ “ istanza di rinuncia alla domanda necessaria alla richiesta di partecipazione al percorso Indire secondo quanto previsto dal D.L. 31.5.2024 n.71 e dal decreto interministeriale n. 77/2025, è stata disposta UNICAMENTE “….ai fini dell’ammissione con riserva di parte ricorrente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al DI n. 77 del 24 aprile 2025”,
PQM
Il Consiglio di Stato (Sezione VII) in accoglimento della tesi dell’Avv. Maurizio Danza ha confermato l’ordinanza cautelare emessa dal TAR Lazio, consentendo il completamento del percorso INDIRE cui la ricorrente era stata ammessa con ordinanza cautelare, respingendo l’appello cautelare con la seguente motivazione ” tuttavia che il provvedimento impugnato fonda la propria ratio sulla circostanza che parte ricorrente è destinataria della pronuncia dal TAR Lazio, sez. IV bis il quale, con sentenza n. 14137 del 2022, successiva al preteso provvedimento di rigetto, che non risulta essere stata appellata, ha annullato il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di riconoscimento del titolo su sostegno conseguito in Romania, confermando la tesi della mancata notifica del provvedimento”.