PERCORSI INDIRE SOSTEGNO. IL TAR LAZIO SEZ.IV BIS SOSPENDE IL DINIEGO MINISTERIALE SULLA RINUNCIA “CONDICIO SINE QUA NON” PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI EX DM N 77/2025, RITENENDO CHE IL DOCENTE HA IL DIRITTO DI PROSEGUIRE IL CORSO DI FORMAZIONE, IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.

Di particolare interesse l’ordinanza n° 5258 del 2 ottobre 2025 del Tar Lazio sez.IV BIS, che accoglie l’istanza cautelare formulata dell’Avv. Maurizio Danza Prof. Di Diritto Amministrativo Università E Campus, consentendo al docente che ha presentato rinuncia alla istanza di riconoscimento del titolo o al giudizio, di partecipare ai percorsi INDIRE anche nel caso in cui detta rinuncia sia negata dal Ministero Istruzione e Merito.

Il ricorso infatti era stato presentato per l’annullamento e previa sospensione dell’efficacia,

1) del diniego di rinuncia alla istanza di riconoscimento del titolo estero per la partecipazione ai percorsi di specializzazione di sostegno, inviata ai sensi dell’art.7 della Legge n°106/2024 e art.5 D.M. n°77/2025 , pervenuto al ricorrente in data 09/07/2025 ,dalla pec del Ministero Istruzione e Merito “rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it” , presupposto della iscrizione ai percorsi dell’Universita Link Campus entro il 17 luglio 2025

2) del decreto interministeriale n. 77 del 24/04/2025, ivi compresi i relativi allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”, nella parte in cui è inteso in senso escludente del ricorrente ;

3) dell’avviso n. 21907 del 04/06/2025, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ad oggetto le modalità e le tempistiche per l’espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, ai fini della partecipazione ai percorsi INDIRE/Università, e relativi allegati, ove intesi in senso escludente per il ricorrente ;

4) nonché delle FAQ, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate sul sito istituzionale, nella parte in cui escludono il ricorrente dalla partecipazione ai percorsi INDIRE/UNIVERSITA’ e a cui fa riferimento il Ministero Istruzione nelle comunicazioni ancorchè non note;

Questo il contenuto della ordinanza della IV sezione del Tar Lazio presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore:

Ritenuto che, in relazione alla natura del provvedimento impugnato – diniego espresso sull’istanza di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo acquisito all’estero – sia presente, allo stato, con riguardo all’istanza cautelare avanzata, il requisito del periculum in mora, inteso come pericolo imminente di un pregiudizio grave ed irreparabile, avendo provato parte ricorrente di:

– essere titolare di contratto di insegnamento a tempo indeterminato;

– di essersi iscritto, in data 22 luglio 2025, al percorso abilitante per il sostegno, previsto dal D.M. n°77/2025, e indetto da LINK Campus;

Ritenuto, dunque, di mantenere la res adhuc integra fino a quando si arriverà alla decisione di merito;

Ritenuto, pertanto, di fissare l’udienza di merito in data 3 giugno 2026;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase, in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato, nei termini di cui sopra.