IL TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZ.LAVORO CON SENTENZA N°961/2025 RESPINGE LA TESI DEL RICORRENTE CHE RICHIEDEVA IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE SU POSTO DI DOCENTE ABILITATA ESTERA CONFERMANDO IL DIRITTO ALLA MOBILITA’ ANCHE SE IN ATTESA DI DECRETO DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ESTERO, RITENENDO VALIDA LA IMMISSIONE IN RUOLO EX.ART.59 CO.4 DEL D.L.N°73/2021 : ACCOLTA LA TESI DELLA CONTROINTERESSATA.
Il Tribunale di Benevento, sezione lavoro con sentenza n°961 di oggi 2 ottobre 2025 emessa dalla Dott.ssa Mari , ha respinto la richiesta del ricorrente, già soccombente sia in sede cautelare che di reclamo, con cui il docente chiedeva di ottenere il trasferimento a seguito della presentazione per l’a.s. 2024/25 di domanda di mobilità interprovinciale , lamentando di non averlo ottenuto nella provincia di Benevento ma nella provincia di Avellino ingiustamente, poiché la docente controinteressata trasferita, era priva di riconoscimento di titolo estero conseguito in Romania, all’atto della presentazione della domanda e che quindi non avrebbe potuto neanche partecipare alle procedure di reclutamento speciale per i docenti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno estero, prevista dall’art.59 co.4 del d.l.n°73/2021, accogliendo la tesi della controinteressata difesa dallo Studio Legale Danza.
Ad avviso del Giudice del Lavoro di Benevento, Dott.ssa Adriana Mari che ha accolto la tesi dell’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, Prof.di Diritto Amministrativo dell’Università Ecampus, la doglianza del ricorrente è infondata.
Dalla documentazione agli atti risulta che….( la docente) è stata assunta a tempo indeterminato con contratto del 3/09/2022 presso l’I.S. .. di Verona, per la cdc A046 su posto di sostegno, dopo avere superato con successo l’anno di formazione e prova in esecuzione di un contratto di supplenza annuale ai sensi dell’art. 59, co. 4, del d.l. 73/2021, al quale aveva avuto accesso in quanto inserita nella relativa GPS. Il d.l. 73/2021, art. 59, co. 4, prevedeva che i contratti potessero essere assegnati “ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”, come appunto la docente. La controinteressata ha infatti conseguito, il 3/07/2021, il titolo di specializzazione in Romania, il 15/07/2021 ne ha chiesto il riconoscimento in Italia e il 22/07/2021 ha presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo ai sensi dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 e del D.M. n. 51 del 3/03/2021 (di “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”), dove è stata, conseguentemente, inserita con riserva, come documentato dallo stesso ricorrente. Il d.l. 73/2021, art. 59, prevedeva poi che nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgessero il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’art. 13 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7 (prova disciplinare conclusiva), e che “In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato” (comma 8).
Legittimamente quindi l’amministrazione ha poi stipulato con la controinteressata il contratto a tempo indeterminato del 3/09/2022, per la cdc A046 e su posto di sostegno, con decorrenza retroattiva dall’1/09/2021, all’esito del positivo superamento del periodo di formazione e della prova disciplinare, pur non disponendo ancora del provvedimento formale di riconoscimento ai sensi del d.lgs. 206/2007 (circostanza, questa, pacifica).
La normativa sulla base della quale l’assunzione è stata effettuata non imponeva, infatti, che lo scioglimento della riserva avvenisse preventivamente all’immissione in ruolo, la quale pertanto rimane valida ed efficace sino ad eventuale diniego del riconoscimento stesso.
Quanto alla legittimità dell’inclusione con riserva della docente nelle GPS, nelle more del riconoscimento del titolo, si osserva che l’art. 2, co. 1 del D.M. 51/2021 prevedeva che “Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
Era, però, ben possibile fare domanda di inserimento anche per il personale in attesa del riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero. Infatti, ai sensi dell’art. 7, co. 4, lett. e) dell’O.M. 60/2020 (applicabile anche nella successiva procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi disciplinata dal D.M. 51/2021, in virtù del rinvio, per quanto non espressamente previsto dal decreto da ultimo citato, alle disposizioni della citata O.M.: v. art. 7, “Disposizioni finali”), “… qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo; …”.
E tanto la controinteressata ha fatto (v. domanda del 22/07/2021, pag. 3). Le medesime considerazioni valgono per il titolo di abilitazione sulla cdc A046, anch’esso conseguito in Romania il 13/07/2019, e del quale la docente ha dichiarato nella domanda del 22/07/2021 di aver chiesto il riconoscimento il 21/07/2020.
Ciò posto, come docente di ruolo su posto di sostegno, titolare in provincia di Verona, la controinteressata aveva pienamente titolo a partecipare alle operazioni di mobilità e – tenuto conto della precedenza ai sensi dell’art. 21, l. 104/92, pacificamente spettante – è stata legittimamente trasferita in via preferenziale rispetto al ricorrente, con più punti ma privo di precedenze.