NEWS ABILITATI ESTERO ROMANIA IL TAR LAZIO ANNULLA IL DECRETO DI DINIEGO RITENENDO CHE LA ADEVERINTA E’ TITOLO VALIDO SECONDO L’ART 13 DELLA DIR. UE E CHE NON PUO’ ESSERE RIMESSO IN DISCUSSIONE DOPO LE SENTENZE n°18/22 DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO
Di grande interesse per i riconoscimenti dei titoli esteri la sentenza del Tar Lazio n°21151/2024 di poco fa depositata dal Collegio della sezione III BIS, che ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv.Maurizio Danza ad oggetto il decreto di diniego del Ministero Istruzione e Merito , che aveva richiesto illegittimamente al ricorrente ulteriore documentazione, prodotta e mai esaminata e riaprendo il procedimento di riconoscimento ex art 16 del D.lgs.n°206/2007 a distanza di anni dalla presentazione della domanda dell’interessato.
Nella motivazione di ben 18 pagine il Collegio smonta letteralmente la tesi del MIM finalizzata a sconfessare i principi espressi dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato , e a dimostrare illegittimamente la inidoneità del titolo estero ( adeverinta) conseguito in Romania quale attestato di competenza ai sensi dell’art 13 della Dir.UE n°36/2005.
il Collegio rileva infatti nel punto 3.1.3 della sentenza ” che la motivazione del diniego impugnato sopra riportata, assumendo come requisito indispensabile per procedere a valutare l’istanza di riconoscimento la produzione della c.d. Adeverinta ministeriale, attestante il diritto all’insegnamento, appare palesemente contrastante con la disciplina europea, come anche ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18-22 del 2022).
Infatti, proprio con riferimento ai titoli di formazione conseguiti in Romania (v. in particolare Ad. Pl. n. 22/2022), il Consiglio di Stato ha affermato che:
– l’Adeverinta rilasciato dal Ministero rumeno “è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, al quale l’appellato è stato ammesso a seguito del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana a quella rumena da parte del CNRED”;
A ben vedere, così l’Avv. Maurizio Danza– il Collegio ha ritenuto illegittimo il decreto di diniego non solo per non aver valutato i programmi ministeriali prodotti dal ricorrente ,ma anche per le numerose violazioni procedimentali, non avendo preso in considerazione nè i documenti prodotti a seguito del preavviso di diniego .
Nella sua motivazione secondo l’Avv.Danza il Collegio richiamando i principi fissati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sistematicamente violati dal Dicastero, applicabili anche ai titoli di specializzazione sul sostegno, stigmatizza le numerose illegittimità soprattutto dichiarando illegittimo il comportamento del Ministero che viola palesemente i termini di cui all’art 16 del Dlgs n°206/2007, riaprendo nuovamente il procedimento a distanza di tre anni dalla istanza di riconoscimento del titolo.