IL TAR LATINA RESPINGE IL RICORSO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DI RIORGANIZZAZIONE DEL CORPO MUNICIPALE DEL COMUNE DI FORMIA, RITENUTE ILLEGITTIME ACCOGLIENDO L’ECCEPITO DIFETTO DI GIURISDIZIONE DA PARTE DELLA DIFESA

Di particolare interesse la vicenda affrontata dal TAR Lazio-Sez. Latina che ha definito il giudizio con sentenza n°120 di oggi 13 febbraio 2024, ad oggetto la legittimità delle delibere di riorganizzazione dei Settori adottate dal Comune di Formia, tenuto conto dei poteri di organizzazione desumibili dall’ art.5 del Testo unico del pubblico impiego e delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs.n°267/2000.

Nel ricorso depositato avverso il Comune di Formia  difeso dell’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, il comandante del Corpo di Polizia Municipale  chiedeva al TAR Lazio-Sez. Latina l’annullamento per illegittimità, eccesso di potere, difetto di motivazione, della deliberazione n°135 /2022 della Giunta comunale, ad oggetto “approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’ente, nella parte in cui dispone il superamento del corpo di Polizia Municipale, istituendo il settore 3 comprendente contratti, CUC, Polizia amministrativa, Polizia stradale, Affari Legali etc., della deliberazione del Consiglio Comunale n° 24/2022 ad oggetto “approvazione documento unico di programmazione 2022/2024”, limitatamente ai riflessi sulla medesima della deliberazione Giunta comunale n 135 del 31 maggio 2022, nella parte in cui, ingloba il corpo della Polizia Municipale, della deliberazione di Giunta comunale n°67/2022 ad oggetto “ la ridefinizione dell’assetto organizzativo” congiuntamente alla deliberazione di Giunta comunale n° 84/2022 , di sospensione degli effetti della precedente.

All’esito dell’udienza di discussione del 19 luglio 2023, il TAR Lazio, sez. Latina con ordinanza del Presidente Savoia, ha accolto la tesi dell’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto del Lavoro Università Mercatorum che aveva sempre sostenuto il difetto di giurisdizione con la seguente motivazione “  si è costituito in giudizio il Comune di Formia eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse ad agire della ricorrente, in quanto le gravate delibere non intaccherebbero la posizione lavorativa della medesima, nonché per difetto di giurisdizione proprio perché essa àncora il proprio interesse a ricorrere al declassamento e demansionamento, per tal via, subito;

– alla camera di consiglio del 9 novembre 2022, “in disparte l’esame delle eccezioni proposte dal Comune resistente”, la domanda cautelare è stata respinta;

– alla pubblica udienza del 19 luglio 2023 la causa è passata in decisione;

Ritenuto di dover dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione;

Ritenuto, infatti, che: – in tema di pubblico impiego privatizzato, il d.lgs. n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (c.d. Testo unico del pubblico impiego), detta puntuali disposizioni sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario, prevedendo, in particolare, all’art. 63, comma 1, nel sancire la regola generale dell’attrazione nell’ambito della giurisdizione del g.o. delle controversie relative al pubblico impiego privatizzato, che sianodevolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”;

– secondo i consolidati principi posti dalle Sezioni Unite (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. Unite, Ord.,19 aprile 2023, n. 10565):

a) la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (cfr. fra le tante Cass. S.U. 15 gennaio 2021 n. 616, Cass. S.U. 20 novembre 2020 n. 26500, Cass. S.U. 28 febbraio 2019 n. 6040 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);

b) in tema di lavoro pubblico la giurisdizione del giudice ordinario costituisce ormai la regola e quella del giudice amministrativo l’eccezione (tra le altre, Cass. S.U. 21 dicembre 2018 n. 33212, Cass. S.U. 13 novembre 2018, n. 29081), perché il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso decreto, ivi comprese quelle relative alla costituzione ed alla cessazione del rapporto, e ha contestualmente disposto che il giudice ordinario possa, qualora vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, procedere alla disapplicazione degli stessi, se illegittimi;

c) qualora, in base al criterio del petitum sostanziale, venga accertato che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (Cass. S.U. 28 giugno 2006 n. 14846, Cass. S.U. 23 settembre 2013 n. 21677);

– nel caso di specie, la ricorrente lamenta, sostanzialmente, attraverso l’impugnazione degli atti di macro-organizzazione dell’ente, che hanno determinato l’accorpamento del Corpo di Polizia municipale con altri Servizi, la lesione delle proprie funzioni di comandante che non potrebbero più esplicarsi pienamente come allorquando il Corpo di Polizia era inquadrato entro l’organizzazione comunale in modo autonomo;

– la posizione giuridica soggettiva che si assume lesa è, quindi, quella del diritto a svolgere con pienezza le funzioni proprie del ruolo rivestito quale dirigente del Corpo della Polizia Municipale, la cui cognizione, dunque, alla luce dei sopra richiamati principi, non può che spettare al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro;

Ritenuto, pertanto di dover dichiarare il presente ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo, nella fattispecie in esame, la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.;