NEWS SOSTEGNO: IL TAR LAZIO ANNULLA IL DECRETO DI RIGETTO COLLETTIVO SULLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO SOSTEGNO ED ORDINA AL MIM DI RIESAMINARE LE ISTANZE SULLA BASE DEI PRINCIPI ESPRESSI DALLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO.

Di particolare interesse la sentenza n°9921 di oggi, 12 giugno 2023 della IV° sezione del TAR Lazio IV BIS presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore, che si è pronunciato sulla richiesta di annullamento e declaratoria di nullità del decreto di rigetto collettivo n. 2268 del 23.11.2021 che aveva rigettato le istanze di riconoscimento ad oggetto la specializzazione sul sostegno ; il Collegio ha accolto la tesi dell’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’Unione  Europea ,annullando il provvedimento di diniego del Ministero Istruzione sulle istanze di riconoscimento del titolo,  ordinando il riesame delle stesse sulla base dei principi espressi dalla Adunanza Plenaria del CONSIGLIO di STATO (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022),  proprio con riferimento ai titoli di formazione conseguiti in Romania (v. in particolare Ad. Pl. n. 22/2022).

Nel caso di specie, lo scrivente difensore aveva intimato il MIM  a ritirare il decreto di rigetto prot. n. 2268 del 23.11.2021, secondo cui si“ RESPINGEVA le domande degli istanti in premessa, destinatari della suddetta sentenza, presentate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all’Unione Europea, per le seguenti classi di concorso”, in asserita esecuzione della sentenza Tar Lazio sez.III BIS n°10649/2021;

tuttavia, contrariamente a quanto risultava dal decreto n°2268/2021 ad oggetto il rigetto per le classi del sostegno ADMM E ADSS, la pronuncia del TAR Lazio era intervenuta esclusivamente con riferimento al riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento per classi di concorso e non con riferimento alla specializzazione sul sostegno; la difesa dei ricorrenti, aveva altresì eccepito la palese nullità del decreto n°2268/2021, atteso che il diniego collettivo risultava altresì, adottato per dichiarata incompetenza del Ministero dell’Istruzione in tema di riconoscimento del titolo di sostegno, a favore del MUR ;

Questa la motivazione della sentenza del Collegio presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore;

Con il provvedimento impugnato del 23.11.2021 il Ministero dell’Istruzione ha respinto l’istanza presentata dai ricorrenti, ai sensi del decreto legislativo numero 206 del 2007, di attuazione della direttiva europea numero 36 del 2005, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno acquisita in Romania.

La motivazione del diniego consiste nella mancanza di attestazione di competenza professionale da parte del ministero dell’educazione nazionale rumena, ritenuta dal Ministero resistente condizione necessaria, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva numero 55 del 2013, per il riconoscimento della corrispondente qualifica in Italia; il Ministero, nell’atto impugnato, si è poi ritenuto incompetente per il riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero, competenza attribuita al Ministero dell’Università e della Ricerca.

Avverso il provvedimento impugnato, i ricorrenti deducono – con il presente gravame – plurime censure per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione con atto di mero stile.

Con ordinanza del 25.5.2022 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, ordinando il riesame dell’istanza; il Ministero non ha dato prova di aver eseguito la detta ordinanza.

All’udienza pubblica del 9 maggio 2023 la causa è stata assunta in decisione.

Per quanto concerne gli altri ricorrenti il gravame è fondato e va accolto per le seguenti assorbenti ragioni.

Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione conseguiti in Romania (v. in particolare Ad. Pl. n. 22/2022) ha affermato che:

– l’Adverinta “è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, al quale l’appellato è stato ammesso a seguito del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana a quella rumena da parte del CNRED”;

– “Il Ministero appellante deve dunque esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all’attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.”;

– peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa.”

Con specifico riferimento poi all’insegnamento di sostegno, la sentenza citata n. 22/2022 evidenzia che i docenti specializzati in Romania, come gli odierni ricorrenti, “conseguono l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno in Romania all’esito di specifico corso di studi.

Costoro hanno, dunque, acquisito tutte quelle competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la figura dell’insegnante di sostegno, in Romania come in Italia. Si tratta di percorsi che comprendono la preparazione nelle materie afferenti alla specializzazione (a mero titolo esemplificativo: psicologia dell’educazione, dello sviluppo, tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni nell’educazione inclusiva, psicologia delle persone con bisogni speciali, ecc.), nonché un’attività di tirocinio di 120 ore, sia presso istituti rumeni che rientrano nell’ambito delle scuole cd. “speciali” previste in Romania, e sia in scuole che prevedono, come in Italia, la scolarizzazione degli alunni disabili con la loro integrazione nell’istruzione ordinaria.”.

Pertanto in base ai principi ora richiamati, l’amministrazione è tenuta a valutare la formazione svolta dagli interessati in Romania, verificandone l’idoneità ed imponendo, ove necessario, adeguate misure compensative.

Inoltre, il Tribunale ritiene illegittima l’affermazione secondo la quale si verterebbe in materia di riconoscimento di titoli di studio con la conseguente competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e non del Ministero dell’Istruzione.

Sul punto va rilevato che si verte in materia di riconoscimento della formazione svolta all’estero al fine di consentire l’esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno e non del riconoscimento di un mero titolo di studio.

Conseguentemente, la relativa competenza è indubbiamente attribuita al Ministero dell’Istruzione alla luce dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come recentemente modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, secondo cui spetta tra l’altro al Ministero dell’Istruzione l’“organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca” nonché il “riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale” (v. recentemente in argomento anche Consiglio di Stato n. 9652/2022, 1361/2023).

In conclusione il ricorso deve essere accolto e per l’effetto annullato il provvedimento impugnato anche ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza di riconoscimento.

Tenuto conto dei pregressi contrasti giurisprudenziali, risolti dall’Adunanza Plenaria solo dopo l’adozione del provvedimento impugnato, le spese processuali vanno integralmente compensate.

                                                       P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso:

– per il resto lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo, come indicato in epigrafe, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza di riconoscimento della ricorrente secondo i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.