NEWS SOSTEGNO: ANCHE LA IV SEZIONE DEL TAR LAZIO CONDANNA IN BEN NOVE PROCEDIMENTI IL MINISTERO ISTRUZIONE A PROVVEDERE SULL’ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DEL SOSTEGNO, ORDINANDO AL MINISTERO DI APPLICARE I PRINCIPI DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

Di particolare interesse l’accoglimento di nove ricorsi , da parte del TAR Lazio-Roma sez IV che, con ben 9 sentenze rispettivamente n° 9720, 9721, 9722, 9723, 9732, 9736, 9747,9751,9792 di oggi 8 GIUGNO 2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per silenzio inadempimento  accogliendo i ricorsi patrocinati dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea della Università Teseo,  in applicazione dei principi posti dalla pronuncia Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n° 19,20,22 del 29 dicembre 2022, con riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania.

Nel caso di specie , i ricorrenti avevano adito il TAR per l’accertamento del silenzio nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Romania finalizzato all’insegnamento per le classi di concorso sia ADMM che ADSS-Sostegno e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Educazione Nazionale Romeno, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n. 36/2005; con specifica richiesta di ordinare al MIUR ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Direttive UE n. 36/2005 e n. 55/2013 per la classe di concorso ADSS, anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio.

Questa la motivazione del Collegio della IV sezione del TAR Lazio  Premesso che, con ricorso notificato al Ministero dell’Istruzione e al Ministero dell’Università e della Ricerca, parte ricorrente chiede l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione sulla istanza presentata per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Romania, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno; Ritenuto che, per lo specifico procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che individua l’Autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, va oggi interpretato alla luce del riparto di attribuzioni delineato dalla norma sopravvenuta di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), che ha istituito il Ministero dell’Istruzione. A riguardo, l’art. 2 del d.l. 1/2020, in vigore dal 10 marzo 2020 – che ha sostituito l’art. 50 del d.lgs. 30 luglio 1999, – attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza, tra l’altro, in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’Università e della ricerca”; la competenza a concludere il procedimento in questione è, pertanto, attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione, mentre il Ministero dell’Università e della Ricerca è tenuto a rendere un parere endo-procedimentale; Ritenuto che il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, fissato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 206/2007, non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007; Deve, in proposito, richiamarsi quanto, da ultimo, rilevato dal Giudice d’appello (cfr. Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361), sulla base dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, rese, invero, con riferimento al riconoscimento dei titoli di formazione professionale relativi al ciclo di studi post-secondari acquisiti in Romania, ma i cui principi rivelano positiva sovrapponibilità rispetto ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea); in particolare, con riferimento all’obbligo, in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito: – “di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero …, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”; – e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”; con salvaguardia del principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale «spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in N. 11507/2022 REG.RIC. quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi» (cfr. Corte Giustizia dell’Unione Europea, 13 novembre 2003, in causa C-313/01, Morgenbesser).

7.Alle suesposte considerazioni accede l’accoglimento del ricorso; fin da ora disponendosi, per il caso di perdurante inadempienza dell’Amministrazione, la nomina, nella qualità di Commissario ad acta, e con facoltà di delega, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine di giorni 180, di cui al precedente punto 5.

8.La condanna al pagamento delle spese di lite, poste a carico della resistente Amministrazione dell’Istruzione e del Merito in attuazione del principio di soccombenza, viene dal Collegio commisurata, giusta quanto indicato in dispositivo, anche in ragione della solo recente definizione del quadro interpretativo di riferimento, per effetto dell’intervento ermeneutico dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso, nei termini indicati in motivazione; e, per l’effetto: – ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 180 (centottanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; – dispone che, per il caso di inutile decorso del termine anzidetto, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta e con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero N. 11507/2022 REG.RIC. dell’Istruzione e del Merito, nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta); – condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa