NEWS ABILITAZIONI ESTERO: IL TAR LAZIO SEZ III BIS ANNULLA IL RIGETTO SU RICONOSCIMENTO ABILITAZIONE INSEGNAMENTO DENOMINAZIONE AMBITO DISCIPLINARE “FILOLOGIA”: ILLEGITTIMO IL DECRETO PERCHE’ NON HA ESPLETATO IL MINISTERO ALCUNA INDAGINE TECNICA SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITE NEL PERCORSO

Di particolare interesse la sentenza n°6929 di oggi 21 aprile 2023, con cui il TAR Lazio sez III° bis, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea Università Teseo- e dall’Avv. Pietro Valentini del Foro di Roma, annullando il decreto di rigetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ad oggetto il riconoscimento ad oggetto la classe di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Inglese) e AB25 (Lingua inglese e II° lingua com. scuola secondaria di I grado – Inglese), ritenuta compatibile con la denominazione riportata sulla adeverinta,” ambito disciplinare  “FILOLOGIA   Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato, chiedendo l’annullamento del decreto dipartimentale n° 502 del 24.02.2022  con cui il Ministero dell’Istruzione in asserita ottemperanza della sentenza TAR Lazio – Sezione III bis aveva respinto l’istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento ai sensi dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007, presentata dall’odierno ricorrente per la classe di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Inglese) e AB25 (Lingua inglese e II lingua com. scuola secondaria di I grado – Inglese).

 –e per la declaratoria, in possesso della certificazione finale del percorso formativo in Romania, ( c.d. Nivel I e II, / c.d. (ADEVERINTA) riportante ambito disciplinare filologia”;

del diritto al riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania, come risulta dalla certificazione delle competenze, ottenuta in conformità all’art. 13 co.1 lett. b) della Direttiva n. 55/2013, agli art. 19 (livelli di qualifica) e 20 (titoli di formazione assimilati) del D.Lgs. n. 206/2007 ed in ottemperanza al titolo III “libertà di stabilimento” art.16-22 del medesimo decreto attuativo della direttiva comunitaria;

del diritto all’accesso alla professione docente in Italia già riconosciuto in Romania, per la classe di concorso corrispondente a quella indicata dalla ricorrente in atti di causa AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Inglese) e AB25 (Lingua inglese e II lingua com. scuola secondaria di I grado – Inglese);anche previa disposizione di misure c.d. compensative valutato in concreto il percorso professionalizzante svolto all’estero; L’Avv. Maurizio Danza nelle memorie conclusive depositate in funzione dell’udienza di discussione del 7 marzo 2023,  aveva chiesto l’accoglimento del ricorso in primo grado  per i motivi gia’formulati nell’atto introduttivo ed argomentando altresì che, la adeverintia fosse  coerente con il percorso formativo relativo alle classi di insegnamento richieste alla luce dell’orientamento del collegio che, recentemente si uniforma all’orientamento del Consiglio di stato ( ex plurimis ordinanza n.3271/2022), superando la tesi della incoerenza ed incongruita’, e ritenendo possibile una “interpretazione estensiva  della adeverintia” anche con riferimento a materie non riportate nella certificazione finale del percorso espletato in Romania, come nel caso de quo; la difesa del ricorrente aveva altresì sostenuto  nella discussione finale come la adeverintia del ricorrente fosse coerente con l’abilitazione richiesta per la classe di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Inglese) e AB25 (Lingua inglese e II lingua com. scuola secondaria di I grado – Inglese).

Secondo l’Avv. Maurizio Danza- la pronuncia appare di particolare interesse, poiché ad avviso dello stesso Collegio, il Ministero dell’Istruzione è tenuto ad applicare il criterio della interpretazione estensiva della adeverinta, aldilà del nomen iuris riportato nella certificazione finale,  criterio reso attuale dopo le pronunce della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2022 che impone una verifica in concreto del percorso espletato dal docente.

 

Il Collegio, ha dunque accolto il ricorso con la seguente MOTIVAZIONE “  Al riguardo è sufficiente richiamare le decisioni rese dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022), alle cui motivazioni si può fare rinvio anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a..

In tale sede è stato chiarito che “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.

Pertanto l’Amministrazione scolastica è comunque tenuta a compiere un’indagine tecnica sulle competenze e conoscenze professionali effettivamente acquisite nel percorso formativo.

Nel caso di specie, il Ministero resistente non risulta aver svolto tale attività istruttoria considerando assorbente il profilo della indicazione di cui al certificato estero che fa riferimento al diritto ad insegnare nel campo della “filologia” che non sarebbe compatibile con il riconoscimento di abilitazione nelle materie “AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Inglese) e AB25 (Lingua inglese e II lingua com. scuola secondaria di I grado – Inglese).

L’elemento individuato dall’Amministrazione come ostativo, seppure significativo e idoneo in astratto, salvo verifica in concreto, a giustificare misure compensative, non poteva essere alla luce della intervenuta Adunanza plenaria considerato decisivo, dovendosi comunque valutare se le conoscenze attestate dal titolo estero o la qualifica attestata dallo Stato membro, nonché l’esperienza maturata, soddisfino, anche solo parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia nei settori disciplinari richiesti.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, nei rigorosi confini sopra esplicitati.

Le spese di lite possono essere compensate vista la complessità della materia e i diversi orientamenti giurisprudenziali maturati prima delle sentenze di Adunanza Plenaria sopra menzionate sin anche in Consiglio di Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione