IL CONSIGLIO DI STATO ACCERTATA LA NON ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI OTTEMPERANZA, CONDANNA NUOVAMENTE IL MINISTERO, E SOSTITUISCE IL COMMISSARIO DESIGNANDO IL CAPO DI GABINETTO MUR

Nel caso di specie,il ricorrente patrocinato dall’AVV. MAURIZIO DANZA chiedeva la esecuzione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO  SEZ. VI n. 4825/2020, resa tra le parti, ad oggetto la richiesta emanazione di decreti di riconoscimento su istanze ad oggetto titoli abilitanti per materia ( c.d. NIVEL ) conseguiti in Romania, ed ingiustamente non emessi a favore dei ricorrenti nonostante in possesso di sentenza di merito e  di ottemperanza favorevoli.

La sentenza n°1909 di poco fa 24 febbraio 2023, con cui la Sesta sezione del CONSIGLIO DI STATO, condanna nuovamente il Ministero, riveste particolare interesse- secondo l’Avv. Maurizio Danza ,poiché la VI Sezione accertata la non esecuzione della sentenza di ottemperanza ,sostituisce il commissario designando il Capo di gabinetto MUR per la esecuzione della stessa entro 60 gg..

Questa in sintesi la motivazione del Collegio ”Vista la sentenza n. 3592 del 2021;vista le istanze con cui parte ricorrente, in merito alla posizione dei ricorrenti chiede che vengano concessi nuovi termini all’Amministrazione per l’ottemperanza della sentenza predetta e, in subordine, la revoca del Commissario ad acta, e che si sostituisca l’Amministrazione per l’ottemperanza della sentenza stessa;

vista l’ordinanza istruttoria del 21 dicembre 2022 e la conseguente risposta dell’amministrazione, insoddisfacente rispetto all’attuazione della sentenza ottemperanda ed alla posizione dei ricorrenti;

atteso che l’affermazione della presunta avvenuta esecuzione della sentenza non risulta dimostrata attraverso il deposito dei provvedimenti riguardanti gli specifici ricorrenti predetti;

rilevato che occorre individuare un commissario al di fuori del dicastero inadempiente;

ritenuto che pertanto sussistano i presupposti per la sostituzione del commissario adacta, da individuarsi nella persona del capo di gabinetto del Ministero dell’università e della ricerca, con facoltà di delega ad un direttore generale del medesimo dicastero, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, sostituendosi all’organo ordinariamente competente nell’espletamento delle procedure a tal fine necessarie;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), in accoglimento dell’istanza di parte ricorrente, nomina Commissario ad acta il capo di gabinetto del Ministero dell’università e della ricerca, con facoltà di delega ad un direttore generale del medesimo dicastero, per gli adempimenti di cui in motivazione. Condanna il Ministero dell’istruzione al pagamento delle spese della presente fase in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori dovuti per legge da suddividere in parti uguali tra gli stessi