ABILITATO IN ROMANIA. IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO ED ORDINA AL MINISTERO DI EMANARE IL DECRETO DI RICONOSCIMENTO PER LE CLASSI A001,A009,A014,A016,A017 ENTRO 60 GG

Di poco fa la pronuncia n°2401 di oggi 11 febbraio 2023 della Terza sezione BIS del TAR Lazio, che in accoglimento del ricorso dell’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma Prof. Diritto Unione Europea Università Teseo, ha accolto il ricorso per ottemperanza di un ricorrente abilitato in Romania per le classi di concorso A001 ARTE E IMMAGINE SC.I GR.; A009. DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOGRAFICHE ;A014 – DISCIP PLAST. SCULTURA E SCENOPLASTICA ; A016 DISEGNO ARTISTICO MODELLAZIONE ODONTOTECNICA ; A017 DISEGNO E STORIA  DELL’ ARTE  così motivando Il ricorrente ha avviato presso il Ministero resistente il procedimento di equipollenza ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, finalizzato ad ottenere la spendibilità nel nostro Paese del titolo di abilitazione conseguito in Romania. Stante il silenzio del Ministero dell’Istruzione sulla istanza de qua, la ricorrente ha proposto il presente gravame per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MIUR.

È giurisprudenza costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto posto che la direttiva 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 4 mesi; termine abbondantemente scaduto.

In conclusione, deve essere accolta la domanda concernente l’ordine all’amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione si nomina quale Commissario ad Acta il Dirigente Generale del Ministero inadempiente preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di tre mesi.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’Istruzione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve. Nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale del Ministero inadempiente preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di tre mesi