CONDIVISIBILE L’ORDINE DI SERVIZIO N°1/2023 DEL MINISTERO SUI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI AD OGGETTO LA RIVALUTAZIONE DELLE ISTANZE GIA’ EVASE, A CONDIZIONE CHE SI RISPETTI IL PRINCIPIO DELLA AUTONOMIA DELLE PROFESSIONI SANCITO DALLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO PER IL SOSTEGNO.

Prendiamo atto dell’Ordine di servizio n. 1/2023 a firma del Direttore Generale Dott. Fabrizio Manca con riferimento ai “Procedimenti di riconoscimento dei titoli formativi rilasciati da Paesi esteri e relativo contenzioso giurisdizionale Attività di supporto all’Ufficio V della Direzione generale .

Tale ordine di servizio indubbiamente rappresenta un passo avanti nella gestione organizzativa  riferita alle “  aumentate difficoltà di gestione dell’arretrato  a seguito delle ultime decisioni adottate dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n°20/2022, che ha consolidato l’orientamento giurisprudenziale prevalente della Sesta Sezione, secondo cui“ spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia”.

Quanto all’obbligo di rivalutazione di tutte le posizioni dei ricorrenti in precedenza già evase, caratterizzate da una rilevante variabilità e specificità, così come si legge espressamente nell’ordine del Ministero Istruzione e del Merito n°3459 del 1 febbraio 2023, auspichiamo –così l’Avv. Maurizio Danza– che non rappresenti l’ennesima occasione per operare un nuovo ed ulteriore diniego delle istanze di riconoscimento soprattutto se riferito ai titoli di specializzazione sostegno, fondato su una comparazione in astratto tra percorsi professionali esteri e quello italiano di cui al D.M.n°249/2010, prescindendo invece da una comparazione concreta riferita al caso di specie, come richiesto espressamente dalla stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ;

A tal proposito auspichiamo altresì-aggiunge l’Avv. Maurizio Danza – che la Direzione Generale presieduta dal Dott. Manca, si adegui integralmente alle indicazioni della Adunanza Plenaria, soprattutto per quanto concerne il punto di diritto in cui afferma che il percorso formativo per il sostegno, rappresenti una “professionalità ulteriore” rispetto alla abilitazione per materia, dunque da valutare autonomamente e distintamente dalla abilitazione per materia.