TITOLO SOSTEGNO IN ROMANIA. IL TAR LAZIO IV BIS ACCOGLIE IL RICORSO E REINTEGRA DEFINITIVAMENTE LA RICORRENTE NELLE GPS 1 FASCIA ED ELENCHI AGGIUNTIVI  DICHIARANDO ILLEGITTIMA LA ESCLUSIONE NELLE MORE TRA PRESENTAZIONE DOMANDA ex ART.16 D.LGS.206/2007 E IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO

 Di particolare interesse la sentenza n°1555 di oggi 30 gennaio 2023 , della IV sezione BIS del TAR Lazio , che interviene in  accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma,  a seguito della sospensiva il  decreto di esclusione della USR Lombardia-Ambito Territoriale di Milano n°17685 del 04/11/2021 , nella parte in cui escludeva la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle c.d. GPS prima fascia-Sostegno- ,per mancanza di riconoscimento della specializzazione conseguita all’estero entro il 31.07.2021 ex art. 1 comma 1 DM n. 51/2021, sia in esecuzione della nota MUR n. 25348 del 17.08.2021

Nel caso di specie, La ricorrente aveva conseguito in Romania il titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno e chiesto al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento del titolo al fine di esercitare la professione di insegnante di sostegno nella scuola secondaria; aveva anche presentato istanza finalizzata all’immissione in ruolo straordinarie, come previsto dall’art.59 co.4 della L. n°106/2021.

Con il provvedimento impugnato l’ufficio scolastico regionale aveva escluso la ricorrente dalle graduatorie.

Parte ricorrente ha quindi impugnato l’atto di esclusione e gli altri atti indicati in epigrafe deducendo che è stata violata l’O.M. n. 60/2020 (non derogata dal D.M. n. 51/2021), che consente l’inserimento nelle GPS anche ai soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di acceso, ancora in corso di riconoscimento; il provvedimento di esclusione difetterebbe inoltre di adeguata motivazione.

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente evidenziato che l’ufficio scolastico regionale ha escluso la ricorrente dalle graduatorie provinciali per il sostegno sulla base della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 17 agosto 2021 secondo cui, con riferimento ai titoli rumeni (quale quello conseguito dall’interessato), “la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l’eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento”.

Alla luce della motivazione del provvedimento impugnato e del costante orientamento di questo Tribunale (a cui si rinvia per maggiori riferimenti cfr. ex multis questa Sezione sentenza n. 4605/2022) si rileva che:

– l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante la disciplina per le “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, prevede testualmente all’art. 7, comma 4 lett. e) “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”;

– il successivo decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021, adottato in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 2020, ha disciplinato l’istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto di cui alla ridetta ordinanza, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all’atto della quale cessano di espletare ogni effetto;

– l’art. 1 del richiamato D.M. 51 del 2021 ha testualmente previsto che “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 (termine poi esteso al 31 luglio). Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”;

– infine l’art. 7 del ridetto D.M. rinvia all’O.M. n. 60 del 2020 e al D.D. 21 luglio 2020, n. 858 per tutto quanto ivi non espressamente previsto.

Ne consegue, in base a quanto delineato, che, avendo l’Amministrazione con la precedente O.M. n. 60 del 2020 consentito l’iscrizione con riserva nelle GPS a coloro che, abilitati all’estero, avessero presentato la domanda di riconoscimento in base al d.lgs. 206 del 2007 nei termini ivi previsti, tale possibilità debba essere estesa anche ai fini dell’iscrizione, sempre con riserva, negli elenchi aggiuntivi, anche per l’anno scolastico 2021/2022.

La piena legittimità del D.M. n. 51 del 2021 in quanto applicativo dell’O.M. n. 60 del 2020 non può che produrre i suoi effetti sui provvedimenti impugnati che non rispondono a quanto dai due atti generali statuito, con conseguente riconoscimento del pieno diritto di parte ricorrente ad essere inserita con riserva nella fascia spettante delle GPS e dei relativi elenchi aggiuntivi della Provincia di Milano.

Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) lo accoglie nei termini di cui in parte motiva.