IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO SU CLASSE DI CONCORSO A018, ANNULLA IL DECRETO DI 600 ORE IN DUE ANNI, E RIDETERMINA LA MISURA A FAVORE DI ABILITATA IN ROMANIA A 300 ORE IN UN ANNO

Di particolare interesse la sentenza n°17714 di poco fa  28 dicembre 2022 di accoglimento del TAR Lazio sez. III BIS  del ricorso dell’Avv.to MAURIZIO DANZA Prof. di Diritto dell’Unione Europea Università Teseo, avverso un decreto direttoriale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Ministero, prevedente le misure compensative, con cui si chiedeva l’annullamento delle misure previste nel decreto emanato a favore di ricorrente abilitata in Romania con riferimento alla classe di concorso A018 .Tale pronuncia appare di particolare interesse, atteso che il Tar Lazio  accogliendo il ricorso , ha  annullato il decreto di 600 ore in due anni ritenuto illegittimo, rideterminando direttamente le misure compensative a favore di abilitata in Romania , e fissandole a 300 ore per un solo anno scolastico anziché per due con la seguente motivazione “

9.Con riguardo, invece, alla consistenza delle misure compensative, tale questione è stata già risolta in analoghi contenziosi da questa Sezione con numerose pronunzie (per tutte Tar Lazio – Roma, n. 7887/2021).

10.Da tale orientamento il Collegio non intende debordare, per cui nel caso di specie deve rilevarsi la illegittimità, sotto il predetto profilo, del provvedimento impugnato che dispone 600 ore in due anni di tirocinio (nello stesso senso sentenza della Sezione n. 6134/2022).

11.Vero è che con successivo provvedimento “generale” è stato chiarito che le misure compensative vanno intese come riferite a 300 ore in un anno di tirocinio ma per ragioni di certezza del diritto e di effettività della tutela giurisdizionale, vista peraltro l’assenza di chiare indicazioni da parte dell’amministrazione, non può ritenersi che detto provvedimento generale determini la sopravvenuta carenza di interesse del presente ricorso sotto tale profilo.

12.Come noto, nella determinazione delle misure compensative, l’amministrazione, ferma l’esigenza di motivazione, è titolare di ampia discrezionalità, e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione stessa, potendo e dovendo in ogni caso esaminare il percorso motivazionale del provvedimento al fine di verificarne la logicità e la coerenza, nonché per appurare la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte effettuate.

Per quanto concerne il tirocinio di adattamento, lo stesso deve essere funzionale all’adattamento dell’istante ed a completare un percorso professionale già svolto in altro paese dell’Unione Europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti del percorso professionale svolto, nonché al fine di mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia.

Nel presente caso, la previsione di un tirocinio di un anno appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità, in coerenza con gli ultimi provvedimenti del Ministero resistente (cfr. 300 ore per un anno scolastico) e con quanto ritenuto anche in via cautelare dalla Sezione (cfr. ordinanze cautelari nn. 6067/2021, 1227/2022).La doglianza va quindi accolta con conseguente riduzione dell’entità delle misure compensative secondo quanto sopra chiarito.

13.Le argomentazioni che precedono, accertando il solo parziale rispetto del quadro normativo domestico e unionale vigente in tema di riconoscimento titoli, hanno carattere assorbente in relazione a tutti i motivi di ricorso formulati da parte ricorrente e ne comportano l’accoglimento solo parziale.