IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE LA SENTENZA DEL TAR LAZIO CHE AVEVA CONFERMATO LA ESCLUSIONE DAL CONCORSO DDG N°106/2016, DI ABILITATI ALL’INSEGNAMENTO IN POLONIA E FRANCIA, CHE AVEVANO PARTECIPATO IN ATTESA DEL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO , CON ISTANZA DI 4 MESI PRIMA DEL TERMINE FINALE

Di particolare interesse l’ordinanza n°5631/2022 di poco fa, della Settima sezione del Consiglio di Stato di accoglimento della sospensiva degli effetti della sentenza del TAR LAZIO III BIS a favore di due ricorrenti abilitate all’estero rispettivamente in Polonia e in Francia, patrocinate dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma ; in primo grado il TAR Lazio aveva confermato la esclusione delle due docenti attualmente immesse in ruolo, dalla procedura concorsuale di cui al bando di concorso emanato con il DDG n.106 del 26 FEBBRAIO 2016, in attesa di conseguimento del titolo conseguito all’estero, pur se la domanda di riconoscimento al Ministero era stata presentata 4 mesi prima del termine previsto dal bando!

La esclusione dal concorso delle docenti  era stata disposta, benchè avessero partecipato con il titolo professionale abilitante all’insegnamento conseguito nei Paesi dell’Unione Europea, in attesa di riconoscimento di decreto del Ministero Istruzione, intervenuto poi a loro favore ai sensi dell’art.16 del D.lgs.n°206/2007 ( all.3), in applicazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006 (36/2005 CE).

Queste le motivazioni con cui il Consiglio di Stato ha accolto la tesi della difesa dell’Avv. Maurizio Danza, sospendendo gli effetti della sentenza di primo grado del TAR Lazio, anche in ragione dell’intervenuto superamento sia delle prove concorsuali che del periodo di prova con conseguente immissione in ruolo, delle appellanti “Considerato che la questione dedotta in giudizio, concernente la legittimità del provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale in attesa del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in un Paese dell’Unione europea (richiesto ai fini della ammissione al concorso), richiede un approfondimento proprio della fase di merito del giudizio e che, ad una sommaria delibazione, l’appello appare assistito dal fumus necessario alla concessione della invocata tutela cautelare, in quanto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero è stata presentata più di quattro mesi prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (non dovrebbero quindi ricadere sulle appellanti le conseguenze della mancata tempestiva valutazione da parte del Ministero della Istruzione delle domande di riconoscimento del predetto titolo, poi effettivamente intervenuto);

Considerato, altresì, sotto il profilo del periculum in mora, che le odierne appellanti hanno sostenuto le prove concorsuali (sulla base di provvedimento cautelare), le hanno superate, hanno superato l’anno di prova e sono state immesse in ruolo e, conseguentemente, nella comparazione dei contrapposti interessi, le esigenze cautelari rappresentate nell’atto di appello assumono un rilievo preminente e meritano di essere tutelate in questa fase, al fine di pervenire alla decisione di merito re adhuc integra.