TAR LAZIO SU TIROCINIO ABILITATO IN ROMANIA ACCOGLIE RICORSO ANNULLA IL DECRETO RITENENDO ILLEGITTIME E SPROPORZIONATE LE MISURE PREVISTE NEL DECRETO E CONDANNA IL MINISTERO A RIDETERMINARE LE MISURE

Di poco fa la sentenza n°12472 del TAR Lazio sez. III BIS di accoglimento del ricorso dell’Avv.to MAURIZIO DANZA del Foro di Roma, avverso il decreto direttoriale n° 2287 del 23.11.2021 – AOODIPT – D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I., prevedente le misure compensative, con cui si chiedeva l’accoglimento del ricorso a favore di ricorrente abilitata in Romania con riferimento alla classe di concorso A018- Filosofia e Scienze Umane.

La docente, secondo il Ministero dell’Istruzione avrebbero dovuto frequentare il corso di tirocinio per 600 ore ai fini del conseguimento della abilitazione; Nel caso di specie il TAR Lazio sez.III bis nel motivare come “Tuttavia, nel caso di specie, come già evidenziato nella richiamata sentenza n. 7268/2021, la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale”, ha accolto il ricorso ritenendo le misure compensative, eccessive e sproporzionate nei confronti del docente , “ con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’entità del tirocinio nel rispetto dei citati principi”.

La pronuncia- secondo l’Avv.Maurizio Danza- appare di particolare importanza, poichè contribuisce ad evitare un uso distorto ed in palese disparità di trattamento del sistema di organizzazione del tirocinio; infatti allo stato attuale il Ministero Istruzione limita la applicazione del decreto di rettifica a 300 ore,- previsto dalla nota prot n°2411 del 2 dicembre 2021-, come confermato anche da recenti decreti di taluni USR ( cfr.  decreto USR Sicilia n°13936/2022), solo a coloro che sono in possesso di una sentenza definitiva, ritenendo “il permanere dell’obbligo di 600 ore del tirocinio di adattamento, e ad ipotesi di prolungamento dello stesso a 600 ore fino all’esito della sentenza!