CHIARIMENTI SU RECLAMI AL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI :NON COMPORTA ALCUN RICONOSCIMENTO DI TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO

 

Poiché pervengono numerose email riferite a reclami al Comitato Europeo dei Diritti Sociali proposti da taluni sindacati, da cui scaturirebbe il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero ad oggetto il titolo di specializzazione sostegno, appare doveroso precisare quanto segue:

Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, ente istituito ai sensi dell’art. 25 della Carta Sociale Europea svolge le seguenti funzioni, esamina i rapporti inviati dagli Stati membri del Consiglio d’Europa che indicano il rispetto delle disposizioni accettate; determina se lo Stato in oggetto sia in conformità con le disposizioni contenute nella Carta Sociale Europea ed emette “conclusioni”, ovvero decisioni in merito pubblicate annualmente; in caso d’inottemperanza a seguito della conclusione nella quale lo Stato non sia in conformità, interviene il Comitato dei Ministri il quale chiede al Paese di adottare determinate riforme per garantire conformità alla Carta. Gli Stati sono tenuti a redigere un rapporto ogni 5 anni sulle disposizioni non accettate.

È possibile presentare all’ECSR reclami collettivi, da parte di ONG internazionali, europee e nazionali nei confronti degli Stati firmatari, aventi ad oggetto violazioni della Carta, che viene esaminato e, se giudicato ammissibile, comporta uno scambio di documentazioni scritte con il Paese interessato; tale Comitato redige un rapporto al Consiglio dei Ministri che viene reso pubblico, emanando una raccomandazione NON VINCOLANTE allo Stato perché adotti delle specifiche misure conformi alla Carta Europea.

Per tali motivi è di tutta evidenza che ANCHE NEL CASO DI ESITO POSITIVO DEL RECLAMO NON È GIURIDICAMENTE POSSIBILE CONSEGUIRE ALCUN RICONOSCIMENTO CON RIFERIMENTO AI TITOLI ABILITANTI ALL’INSEGNAMENTO CONSEGUITI ALL’ESTERO SECONDO LA DIR. UE N°36/2005.

Si coglie l’occasione per informare i ricorrenti che lo studio , sta predisponendo le linee di azione che culmineranno con i ricorsi alla Corte  Europea con riferimento ai procedimenti giudiziari definiti, come previsto dagli art.34.35 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.