IL TAR LAZIO SEZ III BIS ACCOGLIE IL RICORSO E REINTEGRA NEL RUOLO LA RICORRENTE INSERITA NELLE 1°FASCIA GPS SOSTEGNO, ANNULLANDO LA REVOCA DEL RUOLO DELLA AT MILANO DI CUI AL D.L.73/2021 SOSTEGNI BIS

Di particolare rilevanza la ordinanza n 3124/2022 del 18 maggio 2022 con cui il TAR Lazio sez. III BIS in accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza e dall’Avv. Pietro Valentini del Foro di Roma, ha reintegrato la ricorrente abilitata in Romania presso l’Università di Cantemir, nel ruolo sostegno previsto dalla procedura straordinaria dell’art. 59, co. 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, annullando il decreto che aveva illegittimamente revocato il ruolo precedentemente assegnatole dall’ AMBITO TERRITORIALE di Milano con attribuzione della sede di servizio.

La difesa della ricorrente, aveva censurato oltre agli atti presupposti tra cui il DM n°242/2021 istitutivo della procedura di reclutamento straordinaria , il decreto di revoca del ruolo, nella parte in cui, in palese violazione del principio della parità di trattamento, non chiariva ai fini delle immissioni in ruolo, che la riserva si applicasse indistintamente non solo a coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi di cui al DM n°51/2021 ma anche a chi risulta già inserito, sempre con riserva in prima fascia delle GPS di cui alla OM n°60/2020 .

La ricorrente in sostanza , aggiunge l’Avv. Maurizio Danza era stata esclusa   dalla AT di Milano che aveva illegittimamente sostenuto che l’art.59 co.4 non fosse applicare alla prima fascia, ma solo a coloro che erano inseriti negli elenchi aggiuntivi.

IL COLLEGIO della sez. III BIS chiamato a pronunciarsi sulla declaratoria,

del diritto della ricorrente alla immissione in ruolo sul posto individuato con proposta di assunzione e immissione in ruolo presso gli Istituti disposte ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, co. 4, DL 73 del 2021 convertito con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, a far data dalla esclusione disposta con il decreto della AT di Milano;

del diritto del docente, specializzato sul sostegno in Romania, alla reintegrazione/ reinserimento, tra i beneficiari delle immissioni in ruolo, con conferma del posto già assegnatogli presso le sopra indicate scuole per la sospensiva, in via cautelare dei provvedimenti illegittimi suindicati;

Nel ritenere la propria giurisdizione e competenza; e  “Rilevato che l’amministrazione, malgrado la rituale convocazione non ha fornito i chiarimenti richiesti, non comparendo il direttore generale alla fissata audizione e che da tale assenza possono dedursi argomenti di prova; ritenuto che, come da costante orientamento della sezione, anche se condizionata a un evento futuro e incerto l’ammissione con riserva produce tutti gli effetti della ammissione tout court, con l’unica differenza legata al verificarsi o meno dell’evento futuro e incerto”; HA ACCOLTO L’ ISTANZA CAUTELARE A FAVORE DELLA RICORRENTE.