IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA ACCOGLIE IL RECLAMO E REINTEGRA LA RICORRENTE ABILITATA IN ROMANIA NELLA PRIMA FASCIA DELLE G.P.S. DI REGGIO CALABRIA, ESCLUSA DALLA AT PERCHE’ IN ATTESA DI MATURARE LE MISURE COMPENSATIVE PREVISTE DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO DEL MINISTERO

Di particolare interesse la ordinanza del 11 aprile 2022, pubblicata poco fa del Tribunale del lavoro di Reggio Calabria, emessa a favore di ricorrente abilitata in Romania difesa dagli Avv.ti Maurizio Danza del Foro di Roma ,e Leo Condemi del Foro di Reggio Calabria  avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva confermato la esclusione dalle GPS di Reggio Calabria della ricorrente decretata dalla AT di Reggio .

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la ricorrente aveva formulato domanda cautelare tesa a conseguire il reinserimento nelle Graduatorie Provinciali I fascia per le Supplenze della Provincia di Reggio Calabria (d’ora innanzi GPS) del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2020/2022, istituite ai sensi dell’O.M. n. 60/2020, da cui era stata illegittimamente estromessa, nonché la reintegra della immissione in ruolo già disposta dalla AT di Reggio Calabria.

In particolare, sotto il profilo del fumus boni iuris, ricostruendo un articolato contenzioso avviato con l’amministrazione scolastica, ha evidenziato che, dopo aver conseguito il titolo di abilitazione “Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II” presso l’Università di Cantemir in Romania, e aver presentato domanda di riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione estera alla Direzione generale competente in data 22.02.2019, al rigetto espresso con decreto dal MIUR era seguita la pronuncia del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4825 del 29.07.2020 , in riforma di quella del TAR Lazio impugnata, aveva accolto il ricorso dell’Avv. Maurizio Danza riconoscendo il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.  Nel caso di specie, in sostanza la AT di Reggio Calabria aveva escluso la ricorrente dalle GPS , sostenendo che benchè in possesso del decreto di riconoscimento del Ministero dell’Istruzione, avrebbe dovuto conseguire obbligatoriamente le misure compensative previste.

Il TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA a scioglimento della riserva, ha ritenuto, a parziale accoglimento del reclamo  ex art. 669 terdecies c.p.c.  di accogliere parzialmente il reclamo con riguardo esclusivamente al profilo del reinserimento della ricorrente nelle GPS I fascia e, per l’effetto, condannare il Ministero al reinserimento dell’istante nelle predette graduatorie.