ABILITATO IN ROMANIA SU CLASSE A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO PER SILENZIO-INADEMPIMENTO CONDANNANDO IL MINISTERO A PROVVEDERE ED ORDINA CHE PROVVEDA IL COMMISSARIO AD ACTA IN CASO DI ULTERIORE INADEMPIMENTO

Con la pronuncia n°4028 del 6 aprile 2022, in accoglimento del ricorso dell’Avv. MAURIZIO DANZA Prof. di Diritto dell’Istruzione e Ricerca presso Università ISFOA , la Terza sezione BIS del TAR Lazio ha accolto il ricorso per silenzio inadempimento  con riferimento alle classi di concorso A048  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE .

Nel caso di specie, il TAR Lazio sez III BIS, ha accolto con cui la ricorrente aveva chiesto di dichiarare la illegittimità del silenzio in relazione all’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito presso l’Università Dimitrie Cantemir di Turgu Mures, , e l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

La pronuncia è di particolare rilevanza, perchè il TAR Lazio accogliendo la tesi dell’Avv. Maurizio Danza, non si limita più a stigmatizzare il silenzio-inadempimento a fronte della richiesta del riconoscimento della specializzazione sul sostegno  in Romania, ma ha condannato il Ministero  dell’Istruzione, entrando nel merito, ordinandogli di emanare entro 120 gg il decreto di riconoscimento sulla specifica classe A048, nominando il commissario ad acta che dovrà provvedere entro i successivi 3 mesi gg, in caso di inadempimento.

Nello specifico, il Collegio della III BIS, si è espresso in accoglimento del ricorso concludendo “ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza

-nomina quale Commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di 120 gg “.