NEWS SOSTEGNO ROMANIA :LA QUARTA BIS DEL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO ED OBBLIGA IL MINISTERO ISTRUZIONE COMPETENTE A COMPARARE IL PERCORSO PREVIO RIESAME DEL NUOVO DECRETO DI RIGETTO POICHE’ L’ASSENZA DI ATTESTAZIONE ROMENA NON HA VALORE RISOLUTIVO.

Di particolare importanza la pronuncia n° 1500 del 9 marzo 2022 ( di poco fa) della quarta sezione BIS del TAR Lazio, che in accoglimento del ricorso degli AVV.TI MAURIZIO DANZA E PIETRO VALENTINI del Foro di Roma, ha accolto l’istanza cautelare relativa al nuovo decreto di rigetto emanato a seguito di sentenza di ottemperanza, condannando il Ministero Istruzione che si era astenuto da ogni  comparazione del percorso sul sostegno maturato in Romania, poiche’ aveva ritenuto l’assenza di attestazione romena di valore risolutivo.

Il Collegio ha così motivato ” ai sensi della direttiva europea 2005/36 CE, l’Amministrazione è tenuta a valutare che la formazione e il titolo conseguito in uno Stato membro è di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l’accesso alla medesima professione; nella specie, l’Amministrazione intimata ha omesso di valutare la validità e l’idoneità del percorso formativo svolto all’estero non assumendo valore dirimente la mancanza di un’attestazione formale del Ministero rumeno”;

Di particolare importanza, poi secondo l’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto Istruzione e Ricerca scientifica Università ISFOA, l’ordinanza del Collegio nella parte in cui dichiara la illegittimità del decreto di rigetto nella parte in cui il Ministero istruzione si era dichiarato incompetente, poiché chiarisce una volta per tutte come non possa più declinare al MUR la competenza in materia di sostegno, come sempre da Noi sostenuto. A tal fine infatti il Collegio prosegue in ordinanza- il provvedimento appare illegittimo anche sotto il profilo della dichiarata incompetenza al riconoscimento dei titoli di studio, atteso che ai sensi dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, che ha ripartito le competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, spetta al Ministero dell’Istruzione il potere di riconoscere i titoli di studio e le certificazioni in ambito europeo e internazionale”;

– ritenuto, pertanto, che sussistono sufficienti profili per accogliere la domanda cautelare, ordinando, per l’effetto, all’amministrazione intimata il riesame della determinazione impugnata.