ABILITATI IN ROMANIA: ENNESIMA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI CONDANNA DEL MINISTERO AD OTTEMPERARE ALLA PROPRIA SENTENZA: PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DEL TITOLO ENTRO 60 GG ANCHE CON IL COMMISSARIO AD ACTA

Ennesima pronuncia (n°660 del 31 gennaio 2022) della nuova Settima Sezione del Consiglio di Stato che in accoglimento del ricorso dell’AVV. MAURIZIO DANZA del Foro di Roma, ha condannato il Ministero dell’Istruzione ad ottemperare alla propria sentenza constatata la inadempienza del Ministero con riferimento all’obbligo di comparazione del titolo rumeno.

In particolare il Consiglio di Stato ha motivato così in sentenza ” Ritenuto che, accertata la mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7567 ne deve essere assicurata l’ottemperanza, ordinando al Ministero di provvedere, nel termine di sessanta giorni (60 gg.) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, alla rivalutazione della posizione del ricorrente sulla base di quanto disposto dalla sentenza in epigrafe;

Inoltre il Collegio della Settima sezione, ha “ritenuto, altresì, opportuno nominare sin da subito, quale commissario ad acta, il Direttore generale della direzione generale del Ministero dell’Istruzione “per lo studente, l’inclusione e l’ordinamento scolastico”, con facoltà di delega ad un qualificato dipendente della medesima direzione, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda, entro novanta giorni (90 gg.) dalla scadenza del termine sopra assegnato, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, sostituendosi all’organo ordinariamente competente nell’espletamento delle procedure a tal fine necessarie;

Ritenuto, inoltre, di specificare che il commissario ad acta si insedierà con immediatezza alla scadenza del primo termine a provvedere (sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza), laddove non pervenga presso il suo ufficio comunicazione di avvenuta adozione della determinazione assunta in esecuzione del giudicato, che, pertanto, dovrà essergli comunicata a cura del Direttore Generale della direzione per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione;

Ritenuto che, in applicazione del principio della soccombenza processuale, ai sensi dell’art. 91 c.p.a., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., il Ministero dell’Istruzione va condannato a rifondere le spese del presente giudizio in favore della ricorrente, determinate nella misura complessiva di cui in dispositivo, e al rimborso del contributo unificato, se versato.