IL CONSIGLIO DI STATO RICONOSCE LA VALIDITA’ DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO IN ROMANIA : IL MINISTERO DEVE RIESAMINARE LA POSIZIONE DEI RICORRENTI SECONDO I PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI DI RICONOSCIMENTO GIA’ SANCITI PER L’ABILITAZIONE

Di particolare interesse la sentenza del Consiglio di Stato sezione VI depositata poco fà, che ha accolto il ricorso in appello dell’Avv. Maurizio Danza avverso la sentenza del TAR Lazio sez.III bis che obbliga il Ministero dell’Istruzione a comparare nel merito il titolo conseguito in Romania, con il sistema italiano e che dunque conferma definitivamente il percorso maturato in Romania dai laureati Italiani.

E’ particolarmente importante il passaggio motivazionale-questo il commento dell’Avv. Maurizio Danza nella parte in cui stabilisce che “Anche in relazione al diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, la Sezione ha rilevato che “il provvedimento di rigetto di tale istanza adottato dal Ministero è illegittimo per difetto di motivazione in quanto “si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno”. Deve essere confermato e richiamato infatti quanto già affermato dalla sezione in materia: “le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno” (Cons, St, sez. VI , n. 1198/2020).