IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO DELL’AVV.DANZA ANCHE SULLA SPECIALIZZAZIONI SOSTEGNO IN ROMANIA ED ANNULLA I DECRETI DI RIGETTO

Di poco fa l’accoglimento del TAR Lazio sezione III Bis con sentenza n.1178  del 28 gennaio 2021, sul ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, a favore degli specializzati sul sostegno in Romania  che condanna il MIUR.

I ricorrenti, in possesso di titolo specializzazione  (“Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”) conseguito in Romania- dell’avviso MIUR n. 5636/2019 del 2 aprile 2019 di rigetto delle istanze dei ricorrenti finalizzate al riconoscimento della specializzazione per l’insegnamento sul sostegno in Italia nella parte in cui ritiene che “… per quanto riguarda le richieste di riconoscimento specifiche per il sostegno, … tale insegnamento rientra in Romania nell’ambito dell’educazione speciale, in apposite scuole speciali, e non nelle classi comuni come avviene in Italia. Non vi è pertanto corrispondenza con l’ordinamento scolastico italiano che prevede che gli alunni con bisogni educativi speciali studino nelle classi comuni con il supporto dell’insegnante di sostegno; e nella parte in cui ritiene “Si precisa a tal proposito che nell’ordinamento scolastico italiano il sostegno è una specializzazione che si può ottenere solo in seguito all’acquisizione di un’abitazione in una specifica disciplina”, in violazione di principi comunitari e giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia Europea;

– dei decreti individuali di rigetto comunicati ai ricorrenti a mezzo email, conseguenza diretta dell’avviso n.5636 del 2 aprile 2019 nella parte in cui lo richiamano espressamente;

– dei decreti di depennamento e di avvio del procedimento di esclusione dei ricorrenti dalle procedure concorsuali riservate di cui al D.D.G. n.85/2018 cui hanno partecipato per le rispettive classi di concorso, disposti dagli USR sulla base dell’avviso n 5636 del 2 aprile 2019;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale all’ avviso n 5636/2019;

Con l’atto introduttivo del giudizio e con i successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Ministero dell’Istruzione si è espresso negativamente sul riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania, nonché le determinazioni con cui sono stati esclusi dalle procedure concorsuali riservate ai docenti, chiedendo il loro annullamento oltre all’accertamento del diritto al riconoscimento dei titoli in questione ed al conseguente accesso ai percorsi FIT.

Il Collegio ritiene di dover aderire, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., ai contenuti delle sentenze nn. 1198/2020 e 2495/2020 del Consiglio di Stato, come peraltro già effettuato recentemente con altre pronunce rese in tal senso (cfr. Tar Lazio, Sez. Terza Bisex multis, nn. 4709/2020 e 4772/2020).Dalle motivazioni dei provvedimenti in parola, in particolare, si evince come una volta che sia incontestato il possesso della laurea conseguita in Italia e dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania il diniego al richiesto riconoscimento non pare potersi appuntaresulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania”, posto che si porrebbe “in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti”, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ex multis, C.G.U.E. n. 675 del 2018).

In altri termini, una volta prodotta la documentazione che attesta il conseguito diritto all’insegnamento nel sistema scolastico preuniversitario romeno, c.d. “Adeverintia”, non può negarsene il riconoscimento nell’ordinamento nazionale, in qualità di Paese membro dell’Unione Europea, per il mancato riconoscimento della laurea conseguita in Italia. Ciò in quanto “l’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana (Cons. Stato, sentenza n. 1198/2020)”.

A venire in rilievo, nel caso di specie, come anche precisato dal giudice di appello amministrativo, è l’art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la precedente del 2005, dove al comma 1 statuisce: “Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”. Ulteriormente, il terzo comma precisa come: “Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i)”.

Diversamente opinando, peraltro, come già evidenziato con la sentenza n. 1593/2020 di questa Sezione, si assisterebbe ad un’insanabile disparità di trattamento, resa manifesta nel momento in cui mentre ai cittadini romeni che abbiano completato la loro formazione nel Paese di origine verrebbe riconosciuto il diritto ad insegnare in Italia, ai connazionali con laurea conseguita in Italia e successivo percorso abilitante conseguito in Romania tale possibilità sarebbe invece preclusa.

Per quanto riguarda il sostegno il Collegio intende richiamare, quale precedente conforme ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la sentenza n. 2828/2020 di questa Sezione.

Occorre in primo luogo prendere a riferimento la motivazione dell’impugnata Nota n. 5636 del 2 aprile 2020 del M.I.U.R, secondo la quale la mancata possibilità in via generale del riconoscimento della formazione sul sostegno acquisita in Romania deriverebbe dalle differenze esistenti tra questo Stato e l’Italia nel quomodo dell’erogazione di tale forma di insegnamento, atteso che mentre nel primo Paese quest’ultimo trova spazio, in via esclusiva, all’interno di istituti speciali, nel nostro ordinamento, invece, gli alunni con bisogni educativi speciali sono inseriti in scuole comuni ed ivi supportati dagli insegnanti di sostegno. Orbene, con la sentenza in argomento questa Sezione ha avuto modo di precisare come “il tema non è la perfetta coincidenza, o meno, tra l’ordinamento scolastico nazionale con quello rumeno, ma la possibilità che tale circostanza possa ergersi a nucleo centrale di un apparato motivazionale ex se idoneo a giustificare il rigetto, generalizzato e de plano, delle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania dai cittadini italiani, senza che, come nel caso di specie, da tali provvedimenti traspaia il compimento di alcuna attività istruttoria protesa all’effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite, come ritenuto necessario dalla stessa CGUE già a partire dalla sentenza 13 novembre 2003 sul procedimento C-313/01”.

In altri termini, il focus del procedimento proteso a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguita in Romania non è rappresentato dall’analisi sul livello di integrazione tra i due Paesi nell’erogazione del servizio pubblico in argomento, bensì dalla valutazione delle competenze complessivamente conseguite, in ossequio al d.lgs. n. 206/2007, agli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE ed ai richiamati precedenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Per quanto sopra precisato, la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati deve trovare accoglimento.

. Avuto riguardo ai restanti ricorrenti, invece, gli stessi devono essere accolti nei limiti di quanto precisato in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Considerata la peculiarità delle questioni trattate ed il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale registrato in corso di causa, sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione per i restanti ricorrenti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.