ABILITAZIONI IN ROMANIA. LA RICOSTRUZIONE DEL “TEMPO” NON CORRISPONDE CON L’ORDINANZA DEL TAR LAZIO N.4883 DEL 17 LUGLIO 2019 CHE ORDINA AL MIUR DI CHIARIRE SE I RICORRENTI POSSANO INSEGNARE IN ROMANIA E CHE NON CONTIENE QUANTO RIPORTATO NELL’ARTICOLO SECONDO CUI “IL TITOLO NON E’ VALIDO”.

Avv. Maurizio Danza, Prof. Diritto del Lavoro di “Universitas Mercatorum”

Ringraziamo la redazione del Tempo di oggi 19 luglio 2019, per la ricostruzione certo non oggettiva nè completa della complessa vicenda riguardante gli abilitati in Romania che è stata,  descritta con il titolo “ la decisione il TAR da ragione al MIUR il titolo conseguito in quel paese non è valido”,  A ben vedere in primo luogo contrariamente a quanto riportato nel titolo dell’articolo, in nessuna sentenza del TAR Lazio né nell’avviso n.5636/2019 né nei decreti di rigetto individuali risulta che “ il titolo conseguito in quel paese non è valido”, ma solo che il percorso conseguito in Romania, è condizione necessaria ma non sufficiente   ; inoltre nessuna menzione si è fatta nell’articolo, della recente ordinanza n.4883 del 17 luglio 2019 in riferimento al ricorso pendente innanzi al TAR Lazio-Roma n. 7117/2019 ( specializzazione sostegno conseguita in Romania) patrocinato dal sottoscritto, che  rappresenta invece, contrariamente all’indirizzo intrapreso dalla sezione nelle precedenti sentenze brevi,  “un vero e proprio ripensamento” . Forse è sfuggito alla redazione del Tempo che tale ordinanza , nel rinviare al 1 agosto  2019 l’udienza di discussione,  “ritenuto necessario che il MIUR chiarisca se il ricorrente possa insegnare in Romania con il titolo conseguito, ha ordinando allo stesso il deposito di una relazione a chiarimento entro 15 giorni,  ha espresso  seri dubbi sulla fondatezza della tesi del MIUR circa la inidoneità dei titoli acquisiti in Romania ai fini abilitanti . E’ inoltre indubbio, che tale ripensamento sia sorto in capo al Collegio soprattutto a seguito della discussione del 16 luglio 2019 nella quale il sottoscritto ha sostenuto, tra l’altro, la erronea applicazione al caso di specie della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea C- 110 del 2001 sentenza Thenah Durez del 2003 e  sentenza Hannes Preindl  C-675 del 2017 , menzionate nelle prime pronunce della III° sez. BIS, poichè si riferiscono esclusivamente alla professione medico-chirurgica a cui si applica il meccanismo di “ riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli, a differenza di quanto previsto per la professione docente , circostanza peraltro confermata dallo stesso avviso 5636/2019 del MIUR  .

Ad ogni modo, confidando ancora nella magistratura amministrativa riteniamo che i processi si celebrino nelle aule dei Tribunali e non sui giornali.