ABILITATI ESTERI. IL TAR LAZIO SOSPENDE DECRETO DI DINIEGO RICONOSCIMENTO TITOLO SU MATERIA. ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DEL MINISTERO DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DOPO OTTO MESI DALL’ISTANZA DELL’INTERESSATO. VIOLAZIONE DEI TERMINI PREVISTI DALLA DIR.UE.N°36/2005 E DELLA AD. PLEN. CONSIGLIO DI STATO

Di poco fa l’ ordinanza del Tar Lazio n°2903 di oggi 3 luglio 2024  , con la quale il Collegio della sezione III Bis ha accolto la sospensiva del decreto di diniego della istanza di riconoscimento del titolo abilitante per le classi di concorso di insegnamento A01; A060; A08; A16, A17; A37; A54, nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Di Diritto del Lavoro Università Mercatorum.

Nello specifico, era stato adito il Tar Lazio per l’annullamento del decreto del Ministero Istruzione e Merito nella parte in cui recava il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia , emanato sul presupposto che la ricorrente non fosse in possesso di documentazione richiesta illegittimamente, con richiesta di integrazione formalizzata dal Ministero intimato, per la prima volta, a distanza di più di otto mesi dalla presentazione dell’istanza, oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE.

Nel caso di specie, il Collegio ha stigmatizzato la illegittimità del procedimento amministrativo“ riaperto” a seguito di sentenza del Tar Lazio di condanna, e del preavviso di diniego del Ministero Istruzione e Merito del 12/03/2024, atto presupposto nella parte in cui il Ministero Istruzione e Merito aveva ritenuto sussistere carenze documentali con riferimento alla richiesta di riconoscimento per le classi di concorso suindicate,

Ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza, il Tar Lazio nell’ accogliere la sospensiva del decreto ha riconosciuto la palese illegittimità del comportamento del Ministero Istruzione che aveva inviato all’ interessato la richiesta di integrazione documentale ed il preavviso di diniego ai sensi dell’art 10 bis della stessa legge,violando palesemente i principi fissati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n°18-22 del 29 dicembre 2022.

Tali conclusioni risultano chiaramente dalla pronuncia del Collegio del Tar Lazio che nell’accogliere l’istanza cautelare ha sospeso i decreti con la seguente motivazione:

Considerato che il rigetto impugnato, basato sulle carenze di tipo formale di cui sopra, non appare prima facie conforme ai principi dettati in materia dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (in particolare sentenza n. 18/2022), posta la necessità di una verifica in concreto dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e ai diplomi conseguiti, allegati dall’istante (cfr. TAR Lazio, IV-bis, nn. 7304 e 89/2024 e ord. n. 1144/2024);

Considerato altresì che la richiesta di integrazione documentale è stata formalizzata dal Ministero intimato, per la prima volta, a distanza di più di otto mesi dalla presentazione dell’istanza, oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE;

Ritenuto che ad una delibazione sommaria tipica di questa fase processuale – fermo ogni ulteriore approfondimento nel merito – nel bilanciamento degli interessi coinvolti sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante al ricorrente dal diniego impugnato, in quanto suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi in essere, risolutivamente condizionati al mancato riconoscimento del titolo;

Ritenuto, pertanto, che la domanda di misure cautelari collegiali debba trovare accoglimento, con conseguente sospensione del provvedimento con cui il Ministero intimato ha rigettato l’istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente acquisita all’estero;

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato, disponendo che l’amministrazione riesamini il provvedimento dell’amministrazione. Rinvia all’udienza pubblica del 7 gennaio 2025.