NEWS ABILITAZIONE IN ROMANIA LINGUA E CULTURA INGLESE EX AB24 E AB 25. IL TAR LAZIO ANNULLA IL DECRETO DI DINIEGO SUL TITOLO CONSEGUITO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI CANTEMIR ILLEGITTIMAMENTE EMANATO DAL MINISTERO PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO, CONSISTENTE NELL’ OMESSO INVIO DEL PREAVVISO DI DINIEGO, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER DISCRIMINAZIONE SUL DINIEGO AD OGGETTO RICHIESTA PLURICLASSE.
Di grande rilevanza la sentenza di oggi 19 novembre 2025 del TAR LAZIO della sez. III BIS con cui il Collegio ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’Unione Europea Ecampus e di Diritto Pubblico Scolastico Fondazione Teseo, avverso il decreto di diniego espresso dal Ministero Istruzione e Merito, nella parte in cui rigettava l’ istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione per materia per la attuale classe di concorso A022 -LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) di accorpamento, per effetto del D.M.N °255/2023, delle classi di concorso AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) SEC I° GRADO e AB25 -LINGUA STRANIERA (INGLESE) SEC II conseguita presso l’Università di Cantemir .
Questa la motivazione del Collegio della Terza Sezione nella parte saliente, che richiama peraltro il consolidato orientamento del Consiglio di Stato.
“Occorre analizzare preliminarmente il motivo di ricorso attinente ai difetti del procedimento, atteso che esso tratta del preteso vizio più radicale e che si situa in una fase logicamente prodromica alla valutazione nel merito.
Tale censura (la quarta) è fondata. Difatti, anche quando scrutina una domanda c.d. pluriclasse il Ministero deve osservare le forme previste dalla legge 241/90 nonché dall’art. 16 del d. lgs. n. 206/2007, cosa che nella fattispecie non risulta, considerando che non è stata richiesta entro un mese l’integrazione documentale, e non è stato inviato il preavviso di rigetto.
E’ fondata anche la censura in ordine al difetto di motivazione, in quanto la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha osservato che la c.d. “discriminazione alla rovescia” andrebbe risolta nel senso di rimuovere gli ostacoli che il diritto interno pone alle situazione soggettive domestiche e non adoperata per giustificare restrizioni all’applicazione del diritto UE (cfr. Cons. Stato, 3 gennaio 2025, n. 168).
Il ricorso deve dunque essere accolto con assorbimento degli altri motivi, il cui scrutinio, oltre che inutile, è reso impossibile dal mancato adempimento della ricorrente al sollecito istruttorio del Collegio di cui alla sopra citata ordinanza.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto negli stretti limiti e termini sopra individuati, di conseguenza il Ministero deve essere condannato a provvedere, anche sulla base degli atti di cui al presente procedimento giurisdizionale, con la scansione procedimentale e i tempi dettati dall’art. 51 della Direttiva 2005/36/CE, come trasposta dall’art. 16 del D.lgs. n. 206/2007, svolgendo nuova istruttoria e fornendo nuova motivazione.
Ad avviso dell’AVV. MAURIZIO DANZA che ritiene come la sentenza sia di notevole importanza nel panorama giurisprudenziale italiano, il Tar Lazio nell’ accogliere il ricorso ha riconosciuto la palese illegittimità dell’attività del Ministero Istruzione, che è giunto alla conclusione di rigettare l’istanza in assenza di un regolare contraddittorio procedimentale.
Infatti nel caso de quo il provvedimento sfavorevole non è stato neanche preceduto da una comunicazione di preavviso ex art. 10 bis L. 241/1990 che avrebbe permesso all’istante, di conoscere i motivi ostativi all’accoglimento della domanda e di rassegnare informazioni ulteriori inerenti alla qualità e la natura della formazione svolta.