TITOLO SOSTEGNO ESTERO. IL TAR LAZIO CON TRE DECRETI MONOCRATICI SOSPENDE I DECRETI DI DINIEGO DEL MIM SUCCESSIVI AL 01/06/2024 ACCOGLIENDO LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA FONDATA SUL PREGIUDIZIO GRAVE ED IRREPARABILE DELLA IMMISSIONE IN RUOLO E LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI INDIRE EX DM 77/2025
Con ben tre decreti monocratici il Presidente del TAR LAZIO-Roma SEZ.IV bis di ieri 16 maggio 2025, su ricorso dell‘Avv. Maurizio Danza, ha sospeso i decreti di diniego del Ministero Istruzione ad oggetto la istanza di riconoscimento del titolo sostegno, successivo al 01/06/2024 accogliendo la richiesta di sospensiva fondata sul pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella perdita irrimediabile del ruolo sostegno gia’ fruito e della partecipazione ai percorsi INDIRE/UNIVERSITA’ ai sensi del Decreto ministeriale n°77/2025.
Con l’istanza di misure cautelari monocratiche, ai sensi dell’art. 56 del cpa i ricorrenti avevano prodotto il contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno di ruolo, argomentando come, “appare indispensabile sospendere il decreto del MIM anche alfine di impedire irrimediabilmente alla ricorrente il pregiudizio grave ed irreparabile della impossibilita’ di poter partecipare ai percorsi formativi INDIRE di cui al decreto Ministeriale n°77/2025 , con l’effetto sanante della immissione in ruolo fruita, e prevista dall’art 5 co2”.
Ed infatti, se il diniego fosse da ritenersi riconducibile al decreto n°2367/2021 ( dunque facendo retroagire il disconoscimento ad una data antecedente al 01/06/2024), i ricorrenti non potrebbero beneficiare del requisito di cui è in possesso ( la pendenza giudiziaria al 1 giugno 2024) grazie alla sentenza del Tar Lazio sez IVBIS di silenzio inadempimento, per partecipare a detti percorsi, come previsto dall’art 5 co.1 tra i requisiti di partecipazione
Questa la motivazione del decreto monocratico di accoglimento della sospensiva
“Considerato che la comunicazione allo stato gravata fa riferimento al decreto collettivo n. 2367 del 30 novembre 2021 con cui il Ministero respingeva l’istanza di riconoscimento del titolo su sostegno conseguito in Romania fra gli altri anche dalla ricorrente che ne ha avuto conoscenza con la ridetta comunicazione, allo stato gravata unitamente al decreto del 2021;
Considerato, pertanto, il pregiudizio recato alla posizione lavorativa dell’interessata dall’impugnato provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo sul sostegno, impregiudicate le questioni di merito collegate alla natura del decreto del 2021 relativo alla competenza del Ministero dell’Istruzione piuttosto che alla valutazione delle istanze di riconoscimento degli interessati, tra cui la ricorrente;
Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. e di sospendere il provvedimento di diniego in epigrafe indicato, allo stato impugnato, unitamente alla sua comunicazione ed alla relativa annotazione alla posizione della ricorrente, fino alla camera di consiglio del 19 novembre 2025″.