TAR LAZIO CON DECRETO MONOCRATICO SOSPENDE DECRETO DI DINIEGO DEL MIM SUCCESSIVO AL 01/06/2024 ACCOGLIENDO LA RICHIESTA FONDATA SUL PREGIUDIZIO DI PERDERE IMMISSIONE IN RUOLO E LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI INDIRE EX DM 77/2025
Di particolare interesse ed unico nel suo genere il decreto monocratico del Presidente del TAR LAZIO-Roma SEZ.IV bis di ieri che su ricorso dell‘Avv. Maurizio Danza ha sospeso il decreto di diniego del Ministero Istruzione ad oggetto la istanza di riconoscimento del titolo sostegno, successivo al 01/06/2024 accogliendo la richiesta del ricorrente fondata sul pregiudizio consistente nella perdita irrimediabile del ruolo sostegno gia’ fruito e della partecipazione ai percorsi INDIRE/UNIVERSITA’ ai sensi del Decreto ministeriale n°77/2025.
Con l’istanza di misure cautelari monocratiche, ai sensi dell’art. 56 del cpa il ricorrente aveva prodotto in atti il contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno di ruolo, argomentando come, “appare indispensabile sospendere il decreto del MIM anche alfine di impedire irrimediabilmente alla ricorrente il pregiudizio grave ed irreparabile della impossibilita’ di poter partecipare ai percorsi formativi INDIRE di cui al decreto Ministeriale n°77/2025 , con l’effetto sanante della immissione in ruolo fruita, e prevista dall’art 5 co2.
Ed infatti, se il diniego fosse da ritenersi riconducibile al decreto n°2367/2021 ( dunque facendo retroagire il disconoscimento ad una data antecedente al 01/06/2024), la ricorrente non potrebbe beneficiare del requisito di cui è in possesso ( la pendenza giudiziaria al 1 giugno 2024) grazie alla sentenza del Tar Lazio sez IVBIS di silenzio inadempimento, per partecipare a detti percorsi, come previsto dall’art 5 co.1 tra i requisiti di partecipazione
Questa la motivazione del decreto monocratico di accoglimento
“Considerato che la comunicazione allo stato gravata fa riferimento al decreto collettivo n. 2367 del 30 novembre 2021 con cui il Ministero respingeva l’istanza di riconoscimento del titolo su sostegno conseguito in Romania fra gli altri anche dalla ricorrente che ne ha avuto conoscenza con la ridetta comunicazione, allo stato gravata unitamente al decreto del 2021;
Considerato, pertanto, il pregiudizio recato alla posizione lavorativa dell’interessata dall’impugnato provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo sul sostegno, impregiudicate le questioni di merito collegate alla natura del decreto del 2021 relativo alla competenza del Ministero dell’Istruzione piuttosto che alla valutazione delle istanze di riconoscimento degli interessati, tra cui la ricorrente;
Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. e di sospendere il provvedimento di diniego in epigrafe indicato, allo stato impugnato, unitamente alla sua comunicazione ed alla relativa annotazione alla posizione della ricorrente, fino alla camera di consiglio del 19 novembre 2025″.