IL TAR LAZIO CONDANNA IL MINISTERO PER SILENZIO-INADEMPIMENTO ANCHE SU DOMANDA DI EQUIVALENZA DEL TITOLO CONSEGUITO IN ROMANIA FINALIZZATO ALL’INSEGNAMENTO DEL SOSTEGNO EX ART. 38 CO.1 E CO.3 DEL D.LG.VO 165/2001 E ORDINA DI PROVVEDERE ENTRO 30 GIORNI.

Di poco fà la sentenza n°14711 /2022 in tema di silenzio-inadempimento, con cui il TAR Lazio sez IV bis, ha accolto un ricorso di un ricorrente per la classe di sostegno difeso dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, che aveva chiesto di dichiarare la illegittimità del silenzio ,in relazione all’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, e l’accertamento dell’obbligo conseguenziale di provvedere sull’istanza , mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

La pronuncia è di particolare rilevanza, perchè il TAR Lazio accogliendo la tesi dell’Avv. Maurizio Danza in merito alla  illegittimità del silenzio serbato ex art. 31 cpa, si pronuncia ora non solo sulla domanda di riconoscimento, ma  anche  sulla domanda di equivalenza del percorso professionale conseguito in Romania finalizzato all’insegnamento sul sostegno, presentata ai sensi dell’art. 38 co.1 e co.3 del D.Lg.vo 165/2001, e dell’art.3 co.2 e co.3 del D.p.r. 30 luglio 2009 , n. 189, e non concluso entro il termine fissato di 90 giorni. Nello specifico, Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto: – dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di provvedere sull’istanza di parte ricorrente come precisato in motivazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza; – nomina quale Commissario ad acta il Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi e secondo le modalità in motivazione indicate entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza; – condanna il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 750,00 (settecentocinquanta/00) e al pagamento del compenso del commissario ad acta, che liquida sin da ora a carico del Ministero intimato in euro 750,00 (settecentocinquanta/00) salvo conguaglio