INAMMISSIBILE, INUTILE E RISCHIOSA LA COSTITUZIONE NEI GIUDIZI INNANZI ALLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO DEGLI ABILITATI ALL’ESTERO SIA SU MATERIA CHE SU SOSTEGNO.

 

Poiché pervengono numerose email in merito a richieste di costituzione“ad adiuvandum o ad opponendum” innanzi alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in vista delle udienze di novembre, si precisa quanto segue  :

1.IL GIUDIZIO INNANZI ALLA ADUNANZA PLENARIA RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO DELLA ADEVERINTA SUL NIVEL I° E II° (CFR. RGNR 04807/2022) E NON IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO.

2.EVENTUALE COSTITUZIONE DEGLI ABILITATI PER MATERIA

Chi è in possesso del solo conseguimento del titolo ( dunque in attesa di riconoscimento), poiché vanta una posizione giuridica “identica” a quella dei ricorrenti già coinvolti nel procedimento innanzi alla Adunanza Plenaria ,è privo dell’ interesse “diverso” dipendente da tale giudizio previsto invece quale requisito indefettibile dall’art.28 co. 2 del cpa (cfr. ex multis sentenza del Consiglio di Stato Sez.IV  29.11.2017) con conseguente inammissibilità della costituzione , potendo ricorrere al TAR quando gli sarà comunicato il decreto di rigetto.

Nel caso di una eventuale ammissione dell’intervento da parte dell’Adunanza Plenaria e di ESITO NEGATIVO DEL GIUDIZIO, il titolo abilitante conseguito ( con riserva di riconoscimento), rischia di essere travolto dalla sentenza di annullamento dell’Adunanza plenaria, che come per tutte le pronunce ha effetto nei confronti di tutte le parti costituite nel giudizio ( quindi anche degli intervenienti).

3.EVENTUALE COSTITUZIONE DI SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO

La maggior parte degli specializzati sul sostegno all’estero, ad oggi non risulta essere in possesso di alcun decreto (ne’ di riconoscimento, né di diniego) con riferimento alla propria istanza, presentata ai sensi dell’art 16 del D.Lgs.n°206/2007 da parte del Ministero Istruzione.

Per tali ragioni un eventuale intervento,- si ripete- nel giudizio che non riguarda il sostegno, non è “collegato” a quello fatto valere dal ricorrente principale attualmente pendente innanzi alla Adunanza Plenaria , requisito richiesto invece dalla giurisprudenza ( ex multis sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 29.11.2017) ;per tali ragioni, il docente, in attesa che il TAR Lazio sez. IV BIS si pronunci sul ricorso per silenzio-inadempimento, è privo di qualsiasi interesse concreto ed attuale dipendente dal giudizio innanzi alla Adunanza Plenaria.

Inoltre, nel caso malaugurato di una eventuale ammissione dell’intervento da parte dell’Adunanza Plenaria e DI ESITO NEGATIVO DEL GIUDIZIO, il titolo di specializzazione conseguito per il sostegno ( con riserva di riconoscimento), rischia di essere travolto dalla sentenza di annullamento dell’Adunanza plenaria, che come per tutte le pronunce ha effetto nei confronti di tutte le parti costituite nel giudizio ( quindi anche degli intervenienti).

Un eventuale pronuncia negativa, estesa anche agli intervenienti, avrebbe anche l’effetto di “sciogliere negativamente la riserva”, pregiudicando irrimediabilmente anche tutti i ricorsi attualmente pendenti   innanzi al TAR Lazio, al Consiglio di Stato e ai Tribunali del Lavoro,  finalizzati a garantire il diritto al conferimento delle supplenze agli abilitati/ specializzati sostegno all’estero, conseguenza della attribuzione della riserva prevista dall’art.7 co.4 lett.E della OM n°112/2022, in attesa del decreto di riconoscimento del titolo .

Per tali ragioni NON CONSIGLIAMO LA COSTITUZIONE INNANZI ALLA ADUNANZA PLENARIA, sia nella modalità dell’intervento “ad adiuvandum che ad opponendum”, poiché  oltre ad essere palesemente inammissibile, rischia di essere foriera di effetti  pregiudizievoli per gli intervenienti, che potranno esercitare le relative impugnative avverso gli atti del Ministero lesivi delle propria posizioni giuridica.

Per ulteriori informazioni inviare email a avvdanza@libero.it