IMPROPONIBILI I RICORSI ALLA CGE PER CONSEGUIRE IL DIRITTO AL LAVORO DEGLI ABILITATI/ SPECIALIZZATI SOSTEGNO ALL’ESTERO, NEGATO DALLA RISERVA PREVISTA DALL’ART.7 CO.4 LETT.E OM N°112/2022, SENZA ESAURIRE I RIMEDI INTERNI COME PREVISTO DALL’ART.35 DELLA CEDU

Poiché pervengono numerose email riferite ora a ricorsi alla Corte di Giustizia Europea ( e non più a reclami al Comitato Europeo dei Diritti Sociali) suggeriti da taluni sindacati e studi Legali, e finalizzati a garantire il diritto al conferimento delle supplenze agli abilitati/ specializzati sostegno all’estero, conseguenza della attribuzione della riserva prevista dall’art.7 co.4 lett.E della OM n°112/2022, in attesa del decreto di riconoscimento del titolo , appare doveroso precisare che , è possibile presentare il ricorso alla Corte di Giustizia Europea solo se si sono esauriti i rimedi interni come previsto dall’art.35 co.1 -condizioni di ricevibilità della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali  che qui si riporta integralmenteLa Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di quattro mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva”.

Per tali motivi ,fino a che il giudice nazionale adito ( amministrativo o del Lavoro) non si sarà espresso in via definitiva non sarà possibile ricorrere alla Corte di Giustizia Europea.

Proprio per queste ragioni, come già preannunciato nel precedente comunicato, lo Studio  oltre a ricorsi d’urgenza al Giudice del Lavoro, proporrà appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio sez. IV BIS ad oggetto il diritto alla attribuzione del conferimento delle supplenze per il sostegno, presupposto ineludibile per adire, nel caso malaugurato  la Corte Europea nel rispetto delle condizioni previste dagli art.34 e 35 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.

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