IL TAR CON SENTENZA A DIR POCO DISDICEVOLE DICHIARA INAMMISSIBILE il RICORSO SENZA TENER CONTO DEI PRECEDENTI IN MATERIA SIA DEL TAR LAZIO CHE DEL CONSIGLIO DI STATO CHE CI HANNO DATO RAGIONE PROPRIO SUI RICORSI COLLETTIVI

Ennessima sentenza a dir poco disdicevole  del TAR Lazio sez IV BIS che in meno di 12 ore e dopo due udienze, (22 luglio e 7 settembre), con riferimento al Nostro ricorso ad oggetto la  richiesta di collocare a pieno titolo nella prima fascia delle GPS gli specializzati sul sostegno all’estero in attesa di riconoscimento , previa dichiarazione di illegittimità dell’art 7 co.4 lett E della OM n°122/2022 che prevedeva invece la riserva senza alcun diritto all’insegnamento , lo dichiara inammissibile in forma collettiva, perchè proposto nei confronti di vari AT e USR.

E così dopo le numerose sentenze di ieri  in cui mostra di non voler decidere , e ripristinare la grave violazione del diritto al lavoro e all’accesso parziale previsto dalla Direttiva Europea n°36/2005, con tale pronuncia, il Collegio  “sforna” la tesi della inammissibilità del ricorso in forma collettiva, pur in presenza di una richiesta identica per tutti i ricorrenti, consistente nella collocazione  a pieno titolo nelle GPS, fatto pacificamente previsto nella precedente OM n°60/2020.

Assolutamente sorprendente la decisione della IV Sezione BIS del TAR che, nella precedente udienza ,aveva motivato di non poter decidere in tema di periculum, senza la pubblicazione delle GPS utilizzando invece queste ultime,  nella udienza del 7 settembre, alfine di dichiarare la inammissibilità del ricorso e per evitare ancora una volta di pronunciarsi a favore dei ricorrenti.

Inaccettabile poi ,basare il rigetto richiamando ad arte il precedente giurisprudenziale della III sezione BIS del 29 marzo 2022, che non appare per nulla consolidato in materia di ricorsi collettivi, atteso che si rammenta come in ben due recenti pronunce successive a quella richiamata in sentenza , proprio la Terza sezione BIS ci ha dato ragione sul ricorso collettivo ad oggetto gli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n°51/2021, proposto contro numerose AT e USR dislocate su tutto il territorio nazionale , CON SENTENZA N°10174 DEL 18 LUGLIO 2022 ,  richiamando l’altra nostra ordinanza favorevole stavolta del CONSIGLIO DI STATO SEZ VI  N°254/2022 che ha accolto la sospensiva proprio sul Nostro ricorso collettivo.

Ciò detto, e ritenendo del tutto inaccettabile tali pronunce ci riserviamo di farVi avere notizie, in merito alle azioni giudiziarie da intraprendere a difesa dei Vostri diritti, che non escludendo anche l’appello al Consiglio di Stato avverso la ingiusta sentenza, riguarderanno la proponibilità anche del ricorso al Giudice del Lavoro.

Prof. Avv. Maurizio Danza