ACCOLTO DAL TAR LAZIO ALTRO RICORSO COLLETTIVO DUNQUE AMMISSIBILE AD OGGETTO DECRETO DEL MINISTERO CON MISURE COMPENSATIVE. ILLEGITTIMO POICHE’ NON CONSENTE IL DIRITTO DI OPZIONE TRA TIROCINIO E PROVA ATTITUDINALE.

Di particolare rilevanza la terza pronuncia del TAR Lazio-Roma n 10758 del 28 luglio 2022 con cui la Sez III Bis del TAR Lazio, in accoglimento, del ricorso per l’annullamento del decreto collettivo n°2366/2021 del Ministero Istruzione contenente misure compensative che numerosi abilitati in Romania avrebbero dovuto espletare, dopo che il Ministero Istruzione aveva negato però il loro diritto di opzione alla prova attitudinale prevista dal D.lgs.n°206/2007.

Anche questa pronuncia- secondo l’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto Istruzione e Ricerca Scientifica ISFOA e difensore dei ricorrenti-, appare di particolare rilevanza, poiché nel caso di specie il Collegio dichiarata infondata la teoria della inammissibilità del ricorso collettivo con riferimento alle posizioni dei ricorrenti, eccepita sia dalla Avvocatura dello Stato che dallo stesso Collegio della III BIS.

Questa in sintesi, la motivazione del Collegio nella parte in cui  ritiene ammissibile il ricorso in forma collettiva

2.Il ricorso è ammissibile, i chiarimenti offerti dai ricorrenti appaiono plausibili.

2.1. Va premesso che, nella presente sede, non pare sia indispensabile trattare ex professo la problematica generale della ammissibilità di un ricorso collettivo avverso un atto plurimo.

2.2. Infatti, nel caso di specie, rilevano in maniera pregnante tre elementi peculiari.

Il primo riguarda il fatto che i provvedimenti impugnati sono stati emanati in ottemperanza ad una sentenza del Consiglio di Stato.

Il secondo afferisce alla circostanza che, effettivamente, non sono stati esperiti, per dichiarata motivazione espressa negli atti censurati, procedimenti amministrativi diversi per ciascun ricorrente, i decreti gravati sono infatti dichiarata espressione di semplificazione in un unico procedimento ai sensi dell’art. 16, co. 5, del D. Lgs 206/2007 per decisione unilaterale e “autoritativa” del Ministero dell’Istruzione.

Il decreto impugnato, inoltre, presenta una motivazione sostanzialmente identica in relazione a tutte le posizioni, ed appare rappresentare una ipotesi di connessione procedimentale e funzionale, vi si legge invero “CONSIDERATA la nota di riscontro prot. n.638451 del 5.11.2021, attraverso la quale l’Avvocatura dello Stato conferma che “la genericità complessiva delle informazioni riguardanti i corsi seguiti in Romania, per i quali non sono individuabili distinte classi di concorso per un ambito disciplinare specifico, e l’identità di certificazioni provenienti dalle università rumene sembrano, effettivamente, consentire l’adozione di un’istruttoria semplificata la quale presuppone appunto, ai sensi del comma 5 dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l’identità a titoli identici già precedentemente riconosciuti”.

Il terzo elemento di peculiarità è la comunicazione di tutte le posizioni dei ricorrenti al difensore degli stessi, che corrobora l’ipotesi che il Ministero abbia ritenuto di conformare collettivamente gli interessi degli istanti a seguito dell’intervenuto passaggio in giudicato dei ricorsi originari degli stessi.

2.3. Nel caso di specie, quindi, può prescindersi dal dibattito giurisprudenziale e dall’esame dei vari orientamenti assunti in relazione alla impugnabilità in forma collettiva dei provvedimenti amministrativi, giacché i tre elementi unificanti sopra menzionati rendono la fattispecie del tutto originale e l’atto impugnato inquadrabile in una atipica categoria di provvedimento che, seppure plurimo con effetti scindibili, presenta eccezionalmente una significativa e prevalente omogeneità delle posizioni degli instanti.

2.4. Il ricorso, visti i suddetti peculiari elementi unificanti, può quindi ritenersi ammissibile.

Quanto al merito, i ricorrenti tutti beneficiari della sentenza del Consiglio di Stato n°4825/2020 ,  avevano chiesto l’annullamento del decreto impugnato, nella parte in cui prevedeva le sole misure compensative ai sensi dell’art.22 del D.Lgs 206/2007 consistenti in 300 ore in due anni scolastici di tirocinio con riferimento al titolo dei ricorrenti ritenuti validi, senza prevedere la prova attitudinale, prevista dall’art.22 del D.Lgs.n°206/2007.

Orbene, il Collegio ha riconosciuto nel merito la fondatezza del ricorso  stigmatizzando la violazione dell’art 22 del D.lgs.n°206/2007 poiché il Ministero non aveva garantito il diritto di scelta tra prova attitudinale e misure compensative previsto dalla legge. A tal proposito infatti il Collegio ha ritenuto in motivazione: 6. Come in parte accennato in epigrafe ed in narrativa, l’amministrazione, nel caso di specie, non ha consentito il riconoscimento attraverso la misura compensativa della prova attitudinale.

6.1. Tale decisione è erronea e va annullata.

6.2. La previsione della prova attitudinale, nelle pertinenti normative UE e domestica, appare in linea di principio imperativa ed inderogabile, nonché precisa, logica, coerente e finalizzata a consentire al richiedente di provare le proprie capacità e conoscenze attraverso uno scrutinio.

Tale opzione, quindi, deve sempre essere riconosciuta al richiedente il riconoscimento un titolo straniero, qualora sussista la base formativa minima prevista dalle leggi vigenti.

Non emergono motivazioni che consentano di obliterare l’osservanza di detta previsione nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.