IL MINISTERO ISTRUZIONE ESEGUE LA PRIMA SENTENZA IN ITALIA SUL RICONOSCIMENTO SOSTEGNO ED EMANA IL DECRETO N°1372 PER LA CLASSE SOSTEGNO ADSS UNICO NEL SUO GENERE

Finalmente il Ministero Istruzione con la emanazione del decreto n°1372 del 8 giugno 2022 PRIMO IN ITALIA NEL SUO GENERE, ha ESEGUITO LA SENTENZA N°3348/2022 DEL CDS SEZ.VI ( menzionata nel decreto) EMESSA A FAVORE DI UNA NOSTRA RICORRENTE per classe concorso ADSS .

La questione è di particolare interesse poichè in tal modo il Ministero Italiano si conforma alla pronuncia del 28 aprile 2022 della SETTIMA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO n°3348/2022 con cui il Ministero dell’Istruzione, in accoglimento del ricorso di ottemperanza di docenti specializzati sul sostegno, patrocinati dell’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, era stato condannato ad ottemperare alla sentenza n°5415/2021 della VI Sezione del Consiglio di Stato, con cui “ sono stati annullati i dinieghi loro opposti dal Ministero dell’istruzione sulle istanze di riconoscimento in Italia, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), dei titoli di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno”.

Ricordiamo la vicenda, che aveva visto sancire la validità del titolo di specializzazione sostegno conseguito in Romania, con la sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato n°5415/2021, in accoglimento del ricorso in appello dell’avvocato Maurizio Danza, professore di Diritto dell’Istruzione e Ricerca Internazionale ISFOA, che aveva commentato a riguardo come la pronuncia fosse la prima in Italia  nel suo genere“ Particolarmente importante il passaggio motivazionale nella parte in cui stabilisce che deve essere confermato e richiamato infatti quanto già affermato dalla sezione in materia: ‘le norme della Direttiva Europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno’ (Cons, St, sez. VI , n. 1198/2020). 

L’avvocato Danza aggiunge che la pronuncia n°3348 del 28 aprile 2022 è la prima in Italia di questo genere della Settima Sezione del Consiglio di Stato che conferma l’orientamento della sesta sezione pronunciatasi sul merito a luglio del 2021, “atteso che  conferma  definitivamente“ la validità del percorso di specializzazione sul sostegno maturato in Romania dagli studenti Italiani”; il Collegio della Settima sezione, presieduto dal Presidente Giovagnoli, riporta letteralmente nella motivazione che “  Il giudicato di cui si chiede l’ottemperanza nel presente giudizio ha annullato i dinieghi di riconoscimento dei titoli di formazione in psicopedagogia conseguiti dai ricorrenti in Romania ai fini dell’insegnamento in Italia su posti di sostegno”, aggiungendo inoltre, che la sentenza ha pertanto statuito che il Ministero dell’istruzione avrebbe dovuto verificare se «il percorso formativo seguito dagli appellanti, come attestato dai titoli esteri in proprio possesso» potesse abilitare i ricorrenti all’insegnamento su posti di sostegno in Italia, in ragione della sua idoneità a fornire loro la qualificazione richiesta dalla normativa nazionale per tale professione”

Per tali motivi il Collegio della VII Sezione del Consiglio di Stato conclude che In accoglimento del presente ricorso in ottemperanza va dunque ordinato a quest’ultimo di riesaminare le istanze di riconoscimento dei titoli di formazione specialistica conseguiti in Romania dai medesimi ricorrenti, secondo le statuizioni contenute nel giudicato tra le parti”.