ABILITAZIONE IN ROMANIA: IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CLASSE DI CONCORSO A030 MUSICA E ORDINA AL MINISTERO DI PROVVEDERE AL RICONOSCIMENTO, DESIGNANDO IL COMMISSARIO AD ACTA

Ennesima condanna del Ministero dell’Istruzione in sede giudiziaria per silenzio-inadempimento; con la pronuncia n°7225 del 13 giugno 2022 della Terza sezione BIS del TAR Lazio, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione per silenzio inadempimento e a provvedere con riferimento alle classi di concorso  A030 MUSICA nelle scuole secondarie di primo grado

Nel caso di specie, il TAR Lazio sez III BIS, ha accolto il ricorso con cui la ricorrente aveva chiesto di dichiarare la illegittimità del silenzio in relazione all’istanza di riconoscimento su classe di concorso A030 MUSICA, titolo conseguito presso l’Università Dimitrie Cantemir di Turgu Mures, e l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Con la pronuncia il TAR Lazio accogliendo la tesi dell’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’Istruzione e Ricerca Scientifica presso l’ Università ISFOA, non si limita più a stigmatizzare il silenzio-inadempimento a fronte della richiesta del riconoscimento, ma condanna il Ministero dell’Istruzione, ordinandogli di provvedere con un provvedimento espresso, entro 90 gg  sulla specifica classe di insegnamento,  e nominando il commissario ad acta che dovrà provvedere entro i successivi 3 mesi gg, in caso di inadempimento.

Il Collegio nella persona del Giudice-Relatore Dott. Raganella ha così motivato ” il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve. Nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di tre mesi”.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, tenendo conto di quanto statuito nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, nel termine di TRE MESI dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe nel termine di tre mesi , decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.