NEWS SOSTEGNO ROMANIA: IL TAR LAZIO SEZ.IV BIS ACCOGLIE IL RICORSO e dichiara illegittimo il decreto di rigetto delle istanze di riconoscimento sul sostegno: il Ministero non puo’ declinare la competenza nei confronti del Mur, ne’ ritenere l’assenza di attestazione romena risolutiva e non comparare i percorsi

Di particolare importanza le due sentenze n° 3649 e  3656 e del 9 giugno 2022 ( di poco fa) della quarta sezione BIS del TAR Lazio, che in accoglimento del ricorso degli AVV.TI Maurizio Danza e Pietro Valentini del Foro di Roma, ha accolto l’istanza cautelare relativa al decreto di rigetto n°666/2022, con cui l’amministrazione scolastica aveva negato il riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania dai due ricorrenti;

Nel caso di specie, il Collegio della IV Sezione del TAR Lazio-Roma ha condannato il Ministero Istruzione che non aveva disposto alcuna  comparazione tra il percorso italiano e  quello romeno sul sostegno maturato, poiche’ aveva ritenuto l’assenza di attestazione romena di valore risolutivo ai fini del provvedimento di rigetto; a tal proposito ha così motivato ” pertanto l’amministrazione, anche in mancanza dell’attestazione dell’abilitazione, deve comunque procedere alla comparazione tra la formazione svolta all’estero e quella richiesta in Italia (chiedendo all’interessato, ove necessario, integrazioni documentali) e, all’esito, disporre eventuali misure compensative, ove riscontri una differenza sostanziale dei percorsi formativi; infatti, ai sensi della direttiva europea 2005/36 CE, l’Amministrazione è tenuta a valutare che la formazione e il titolo conseguito in uno Stato membro è di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l’accesso alla medesima professione; nella specie, l’Amministrazione intimata ha omesso di valutare la validità e l’idoneità del percorso formativo svolto all’estero non assumendo valore dirimente la mancanza di un’attestazione formale del Ministero rumeno”;

A ben vedere il Collegio ha sospeso il decreto illegittimo oggetto di gravame in entrambi i giudizi ad oggetto il riconoscimento del titolo sostegno anche perchèil provvedimento appare illegittimo anche sotto il profilo della dichiarata incompetenza al riconoscimento dei titoli di studio, atteso che ai sensi dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, che ha ripartito le competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, spetta al Ministero dell’Istruzione il potere di riconoscere i titoli di studio e le certificazioni in ambito europeo e internazionale”; in sostanza,  l’ordinanza del Collegio appare di particolare importanza, -secondo l’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto Istruzione e Ricerca scientifica Università ISFOA -nella parte in cui dichiara illegittimità del decreto di rigetto, e dunque ancora una volta, la assurdità della tesi del Ministero dell’Istruzione, secondo cui su tale materia sarebbe competente il Ministero dell’Università e della Ricerca , tesi da noi sconfutata nella udienza di discussione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), ha concluso infine come“ Rilevato che è stato chiesto di sospendere in via cautelare il provvedimento  ritenuto pertanto sussistente sia il presupposto del fumus boni iuris sia il presupposto del periculum in mora, atteso che il diniego di riconoscimento impedisce all’interessata di svolgere attività lavorativa;

accoglie la domanda cautelare ordinando il riesame del provvedimento di diniego