IL TAR LAZIO SEZ IV BIS ACCOGLIE IL RICORSO, ANNULLA IL DECRETO DI REVOCA DI IMMISSIONE IN RUOLO SOSTEGNO EX ART.59 CO.4 BIS DEL D.L.73/2021 GIA’ DISPOSTE DALLA AT DI MILANO E REINTEGRA NEL RUOLO I RICORRENTI INSERITI NELLE GPS PRIMA FASCIA SOSTEGNO

Di particolare rilevanza la ordinanza n 2807 del 2 maggio 2022 di poco fa con cui il TAR Lazio sez.IV bis  in accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza e dall’Avv. Pietro Valentini del Foro di Roma, ha reintegrato i ricorrenti abilitati in Romania, nel ruolo sostegno previsto dalla procedura straordinaria dell’art. 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, annullando il decreto che aveva improvvisamente e illegittimamente revocato il ruolo precedentemente assegnato dalla AT di Milano, con attribuzione della sede di servizio.

La difesa dei ricorrenti, aveva censurato oltre agli atti presupposti tra cui il DM n°242/2021 istitutivo della procedura di reclutamento straordinaria e il DM n°51/2021, il decreto collettivo di revoca del ruolo, nella parte in cui, in palese violazione del principio della parità di trattamento, non chiariva ai fini delle immissioni in ruolo, che la riserva si applicasse indistintamente non solo a coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi di cui al DM n°51/2021 ma anche a chi risulta già inserito, sempre con riserva in prima fascia delle GPS di cui alla OM n°60/2020 .

I ricorrenti peraltro, in un primo momento erano stati reinseriti con riserva con il medesimo punteggio già pubblicato relativamente alle classi di concorso sul sostegno ADMM ed ADSS I fascia, ma poi illegittimamente esclusi dalla AT di Milano secondo cui l’art.59 co.4 non si poteva applicare alla prima fascia, ma solo a coloro che erano inseriti negli elenchi aggiuntivi.

IL COLLEGIO della sez.IV BIS chiamato a pronunciarsi per la declaratoria,

del diritto dei ricorrenti alla immissione in ruolo sul posto individuato con proposta di assunzione e immissione in ruolo presso gli Istituti disposte ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, co. 4, DL 73 del 2021 convertito con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, a far data dalla esclusione dei ricorrenti disposte con il decreto della AT di Milano n° 3197 dell’11.03.202;

del diritto dei  docenti, specializzati sul sostegno in Romania, alla reintegrazione/ reinserimento, tra i beneficiari delle immissioni in ruolo, con conferma del posto già assegnatogli presso le sopra indicate scuole per la sospensiva, in via cautelare dei provvedimenti illegittimi suindicati;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visti gli atti di annullamento e rettifica disposti dall’amministrazione;

Valutata la particolarità della vicenda, ritenuto di dover sospendere il decreto n. 3197/2022 di revoca di immissione in ruolo della AT di Milano al fine di poter giudicare la controversia re adhuc integra e salvaguardare il percorso professionale e didattico per il corrente anno scolastico;

ha accolto la domanda cautelare nei termini indicati in parte motiva.