ANCORA UNA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO A FAVORE DI ABILITATO IN ROMANIA : IL TAR LAZIO ANNULLA LA ESCLUSIONE DAL CONCORSO RISERVATO E REINTEGRA IN VIA DEFINITIVA LA RICORRENTE NELLE GRADUATORIE PER LE MARCHE

Di particolare importanza la sentenza della III° Sezione BIS del TAR Lazio n°10873/2020 emessa all’esito della udienza del 6 ottobre ( pubblicata il 23 ottobre 2020), che,  dando seguito alla pronuncia della VI° sezione del Consiglio di Stato n. 4825 del 9 luglio 2020 ( conseguita dallo Studio Legale Danza), ha  accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, a favore di una abilitata all’insegnamento in Romania, riconoscendoLe in via definitiva il diritto al reinserimento nella graduatoria A046 di merito del concorso riservato di cui al D.D.G. n.85/2018 per le Marche, gestita dalla USR per il Lazio.

Nel ricorso il difensore aveva chiesto l’annullamento, del decreto n.1310 del 22 ottobre 2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio di esclusione dalla graduatoria del concorso riservato per la classe di concorso A046 Scienze Giuridiche ed Economiche -Regione Marche, emanato ai sensi dell’art. 3 co. 7 del D.D.G. n. 85 del 01/02/2018 dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per mancanza del titolo di accesso; della nota 18 luglio 2019 di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, inviata alla ricorrente dalla USR per il Lazio per la classe di concorso A046-Marche oggetto di partecipazione;

Il Collegio della terza sezione BIS del TAR Lazio nella sentenza, ha dunque accertato in via definitiva, il diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria A046 di merito del concorso riservato di cui al D.D.G. n.85/2018 per le Marche gestita dalla USR per il Lazio, finalizzato all’ammissione al percorso c.d. FIT di cui all’art. 11 co. 3 e 12 del bando medesimo , motivando tra l’altro che “ Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di cui in motivazione. Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, oggetto di gravame, si fonda sul diniego del riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito dalla ricorrente in Romania.

Di particolare importanza la motivazione così  l’Avv. Maurizio Danza Docente di Diritto del Lavoro di Università Mercatorum, nella parte in cui il Collegio confermaL’illegittimità di siffatto diniego, unitamente a quella del provvedimento di carattere generale di cui all’avviso n. 5636 del 2 aprile 2019 del Ministero dell’Istruzione, è stata da ultimo dichiarata con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 luglio 2020 n. 4825 che ha riformato la sentenza di questa Sezione n. 11774/2019. Ne discende l’illegittimità per difetto di motivazione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria motivato con riferimento al diniego del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero.  

Il collegio ha disposto “l’annullamento del gravato provvedimento di esclusione dalla graduatoria concorsuale.