ABILITATI IN ROMANIA. IL CONSIGLIO DI STATO ,SOSPENDE LA SENTENZA DEL TAR LAZIO ACCOGLIE LA SOSPENSIVA CONSENTENDO LA PARTECIPAZIONE DEL RICORRENTE AL CONCORSO STRAORDINARIO

Di Poco fà la pronuncia della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n.3379/2020  di accoglimento della sospensiva in merito all’appello patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, a favore di una abilitata in Romania e di sospensione della  sentenza breve di rigetto n. 10920/2019 del Tar Lazio Sez. III Bis .

In particolare il ricorso era stato presentato per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ad oggetto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ,dell’ avviso MIUR n. 5636/2019 ; del rigetto delle istanze dei ricorrenti finalizzate al riconoscimento della abilitazione conseguita in Romania nella parte in cui il MIUR assumeva che i titoli denominati “…Nivel I e Nivel II” conseguiti dai cittadini italiani in Romania, non soddisfacevano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE  ;

Con tale ricorso la difesa aveva impugnato altresì i decreti individuali di rigetto comunicati ai ricorrenti a mezzo email, conseguenza diretta dell’avviso n.5636 del 2 aprile 2019 e i decreti di depennamento e di avvio del procedimento di esclusione dei ricorrenti dalle procedure concorsuali riservate di cui al D.D.G. n.85/2018, disposti dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base dell’avviso n 5636 del 2 aprile 2019.

Contrariamente a quanto disposto dal TAR Lazio con la sentenza impugnata, il Collegio della Sez.VI del Consiglio di Stato con l’ordinanza ha accolto la richiesta di sospensiva dell’Avv. Maurizio Danza sospendendo la sentenza del TAR Lazio sez. III BIS, ravvisando in concreto la sussistenza di apprezzabili esigenze cautelari volte all’accoglimento della istanza di sospensione a tutela dei ricorrenti e ammettendo la ricorrente a partecipare alla procedure concorsuali riservate.

Il Consiglio di Stato in particolare ha motivato l’accoglimento sostenendo che – questa Sezione, in vari giudizi analoghi a quello oggi in esame, si è espressa favorevolmente alla tesi propugnata dagli istanti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 17 febbraio 2020, n. 1198), motivando che: «Una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia. L’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana»; e concludendo che «a fronte della sussistenza in capo all’odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno»;

 

 , Considerato che:- nei limiti della presente fase cautelare non paiono emergere elementi tali da pregiudicare l’esito delle precedenti statuizioni della sezione, sia in termini formali a fronte dell’inammissibile tentativo di integrare la motivazione in sede giudiziale, sia in termini sostanziali a fronte della permanenza dei rilievi posti a fondamento delle statuizioni, in relazione alla valenza non solo interna ma europea del titolo di studio conseguito nel nostro paese;

– pertanto nelle more dell’udienza pubblica, avuto riguardo ai richiamati precedenti della Sezione ed al bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente l’esigenza di accordare la domanda cautelare avanzata dagli appellanti per consentire loro la partecipazione alle procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento di docenti nel frattempo bandite;

– in assenza dell’invocata pronuncia cautelare tale partecipazione sarebbe infatti preclusa;

– va quindi sospesa l’esecutività della sentenza impugnata, disponendo nel contempo la sospensione del diniego impugnato in primo grado, al fine di consentire la partecipazione degli appellanti alle procedure concorsuali straordinarie nel frattempo bandite per il reclutamento di docenti;  per la trattazione del merito, si rinvia all’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020;