ABILITATI IN ROMANIA. LA NOTA DI CHIARIMENTO MIUR 23 LUGLIO 2019 RICHIAMATA NELLA ORDINANZA 3 SETTEMBRE NON ADEMPIE ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI ORDINATA AL MIUR DALLA STESSA SEZ. III° BIS E NON SI PRONUNCIA SUL RICONOSCIMENTO DISPOSTO SIN DAL 2015 A FAVORE DI ALTRI STUDENTI ITALIANI NELLE STESSE CONDIZIONI DEI RICORRENTI

Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto del Lavoro “Università Mercatorum” Roma.

In attesa che la terza sezione Bis del Tar Lazio si pronunci in merito alla nota controversia degli abilitati in Romania, a seguito della udienza di discussione del 16 luglio 2019, non posso che stigmatizzare la nota di chiarimento del MIUR depositata dalla Avvocatura dello Stato  in data 23 luglio 2019, che benchè richiamata nella ordinanza del 3 settembre 2019 della sezione III bis, che si esprime esclusivamente sulla questione cautelare e lasciando aperta la definizione del merito, non aggiunge alcun elemento nuovo rispetto a quanto già ribadito nell’avviso n.5636 del 2 aprile 2019 e dalla quale emergono ulteriori elementi che evidenziano palesi contraddizioni , confermando la fondatezza delle nostre tesi finalizzate all’accoglimento delle Nostre richieste per illegittimità dell’avviso e palese disparità di trattamento.

1.In primo luogo ritengo che detta nota non abbia adempiuto alle richieste contenute nella ordinanza del collegio della Terza sez.bis del TAR Lazio n. 4883 del 17.07.2019, che aveva invece ritenuto necessario che il MIUR chiarisse se i ricorrenti potessero insegnare in Romania con il titolo conseguito…” Ed infatti a ben vedere il MIUR nella predetta si limita ad affermare che si appalesa che per il conseguimento di titolo abilitante è richiesto dall’ordinamento giuridico della Romania il possesso congiunto del certificato attestante il conseguimento dei programmi di formazione psico-pedagogica relativi al grado di istruzioni scelto ( adeverinta de absolvire a progamului de studii psihopedagogice, nivel i/ii) e titolo di studio universitario ( bachelor degree and master degree) conseguito presso università in romania”, ma non indica per quali ragioni abbia consentito il diritto di ammissione ai concorsi in Romania riconoscendo il titolo, esclusivamente ad altri laureati in Italia nella identica situazione dei ricorrenti ( e dunque non in possesso di titolo congiunto ), come risulta da numerosi decreti del MIUR emanati sin dal 2015 ed allegati già nei motivi aggiunti dalla scrivente difesa ” , di cui uno a firma proprio del dirigente dell’Ufficio VIII estensore anche dell’avviso n.5636/2019 : ciò conferma la contraddittorietà e la infondatezza della teoria del “possesso congiunto” dei titoli e dunque la grave disparità di trattamento!

 2.La tesi del “possesso congiunto” dei titoli di studio conseguiti in Romania ai fini del riconoscimento della abilitazione, fatta propria dal MIUR nella nota 23 luglio 2019, e contenuta nelle prime sentenze in forma semplificata della sez.III Bis del Tar Lazio, appare del tutto infondata ; ed infatti oltre ad essere frutto di una errata interpretazione/ traduzione della nota prot. 40527 del 26.11.2018 è di tutta evidenza che il Ministero dell’Educazione Nazionale Romeno, non abbia mai richiesto i c.d. doppi titoli, nè ai fini del certificato della equivalenza ( c.d. CNRED indispensabile per essere ammessi a frequentare il corso psico-pedagogico), ne tanto meno ai fini della certificazione finale di riconoscimento del titolo ! . Ad ogni modo tale tesi non può essere opposta ai ricorrenti i quali hanno ottenuto una certificazione dal Ministero dell’Educazione Nazionale Romeno conseguita con una metodologia differente da quella prevista per i cittadini romeni, che la stessa ordinanza n.5414/2016  ha riconosciuto valida secondo la direttiva n.36/2005  ai fini dell’esercizio della professione docente in Italia! 

A ben vedere, prova inconfutabile della errata applicazione della teoria del “possesso congiunto” dei titoli degli studi compiuti in Romania, è costituita dalla recente nota n. 30912 del 21.05.2019 del Ministero della Educazione nazionale romeno a firma dello stesso Direttore Generale Dott.ssa Corina Marin- peraltro successiva alla nota prot. 40527 del 26.11.2018  inviata al  MIUR, secondo cuil’ordinanza n.5414/2016 si applica a tutte le certificazioni  rilasciate dal ministero romeno ai fini del riconoscimento secondo la direttiva n.36/2005, consentendo l’accesso alla professione docente in romania, a prescindere dal paese in cui lo studente abbia conseguito gli studi preuniversitari e universitari

Ulteriore prova della infondatezza della tesi del “possesso congiunto” dei titoli è costituita anche dalla recente nota n. 30910 del 21.05.2019 del Ministero romeno, anche questa a firma della  dott.ssa Corina Marin che conferma altresiil diritto a partecipare ai concorsi per docenti ai fini del riconoscimento secondo la direttiva n.36/2005, a tutti i cittadini degli stati membri della ue che abbiano conseguito in Romania il percorso psicopedagogico, anche secondo la nuova Omencs n 5460/2019 per gli a.s. 2019-2020”.

 3.Non vi è dubbio che al caso dei ricorrenti vada applicato il sistema generale di riconoscimento di cui all’art.21 della Dir.n.36/2005 e dell’ art.18 e ss. del D.Lgs n.206/2007 e non il meccanismo automatico di riconoscimento delle professioni, previsto per le professioni diverse da quella docente dall’art.31 della Dir.n.36/2005 .

A conferma della correttezza di tale ricostruzione ermeneutica, le numerose CHAP della Commissione Europea che hanno infatti evocato, l’applicazione del principio di salvezza del percorso formativo e che propendono per la applicazione di pronunce della Corte europea diverse da quelle richiamate nelle prime sentenze della sez. III bis ; prime tra tutte  la sentenza “Morgenbesser”  espressamente richiamata dalla U.E. alfine di chiedere allo stato italiano di  ammettere i nostri studenti abilitati in Romania ai cosiddetti F.I.T., anche nel caso di carenza parziale del percorso svolto ( cfr. recentemente Chap del 25 giugno 2019 n.1048 ) !. A tale ultimo proposito, infatti la scrivente difesa ha già eccepito come il MIUR non abbia mai contestato che il corso sia tamquam non esset , ( nè tantomeno il Ministero della Educazione Nazionale della Romania),  ma solo che il percorso sia condizione necessaria ma non sufficiente ( cfr. avviso MIUR n. 5636/ 2019). Anche per tali motivi il sottoscritto ha richiesto espressamente al Collegio della III° sezione Bis del TAR Lazio che, in subordine venga ordinato al MIUR di adottare delle misure compensative previste espressamente dall’art.22 del D.lgs.n.206/2007, previa ammissione ai c.d. FIT di tutti i ricorrenti .