Abilitati in Romania: Illegittimo l’avviso n.5636 di rigetto del MIUR. Ricorreremo al TAR

In data odierna, apprendiamo che nonostante l’attesa di soluzioni a favore dei numerosi abilitati in Romania, maturata  a seguito dell’ incontro del 22 marzo 2019 con il Capo di Gabinetto del MIUR e la delegazione di ATAR e l’Avv. Maurizio Danza in rappresentanza dell’Università “ Dimitrie Cantemir, è stato emanato l’avviso n.5636 del 2 aprile 2019 a firma del Direttore Generale  Dott.ssa Palermo, palesemente contraddittorio ed illegittimo secondo cui“ le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei certificati di conseguimento della formazione psicopedagogica sono da considerarsi rigettate”.

Non possiamo condividere il comportamento del MIUR che, nonostante tutti gli sforzi in sede di audizione perchè provvedesse autonomamente rispetto alle autorità romene, ad una diversa valutazione giuridica della questione , sulla base della numerose pronunce della CGE ( anche recenti), non ha mai ritenuto come richiesto, di esaminare le singole istanze presentate dagli interessati , sulla base della specifica normativa italiana e della direttiva europea.

 Purtroppo il MIUR continua a sostenere la tesi, secondo cui se il Ministero della Educazione Nazionale Romeno non menziona sulle “advenita” dei nostri laureati l’art.11 della dir.n.36/2005, non si può accogliere la richiesta  a tutela dei nostri concittadini tutti laureati italiani.

Ci sorprende che, nel “rigettare le richieste”, si limiti a menzionare esclusivamente il parere del CIMEA , ma non la CHAP (2018) 02090 del 22 gennaio 2019 della stessa Commissione europea, “Direzione generale mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, Modernizzazione del mercato unico, Qualifiche e competenze professionali, a firma del Commissario Martin Frohn  , e consegnata dall’Avv. Danza ufficialmente nell’incontro del 22 marzo 2019 che, nell’esaminare una richiesta di una abilitata italiana in Romania in riferimento ad “ un caso di richiesta di infrazione dell’Italia per non aver riconosciuto la abilitazione conseguita in Romania”, ha applicato “il principio della salvezza degli effetti parziali della abilitazione all’insegnamento conseguita da laureati italiani in Romania,” richiamando la giurisprudenza comunitaria, ed affermando altresì che “anche nel caso di difetto di tutti i requisiti per la professione docente in capo al soggetto il tirocinio, occorre garantire l’accesso ai percorsi FIT”.

Alla luce di tale ultima presa di posizione del MIUR del tutto illegittima,riteniamo che non si possa che procedere ad un azione legale finalizzata al riconoscimento della abilitazione, previa condanna del MIUR per palese violazione della Direttiva CEE n. 36/2005 e del decreto legislativo n.206/2007, al fine di garantire la piena tutela del diritto all’ insegnamento e al lavoro in Italia di tantissimi giovani laureati in Italia.

Vi terremo informati in merito alla iniziativa legale in via di predisposizione da parte del Nostro Studio .