Il dipendente pubblico, di regola, è tenuto ad eseguire l’ordine di servizio illegittimo senza poter eccepire l’ inadempimento del datore : Cass. sent. n. 9736 del 19 aprile 2018 .

Di particolare interesse la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9736/2018 con la quale si è pronunciata sull’estensione alla pubblica amministrazione del principio elaborato dalla giurisprudenza in riferimento al rapporto di lavoro privato, secondo cui Il dipendente pubblico non può rifiutarsi, di regola, di eseguire un ordine di servizio illegittimo invocando una eccezione di inadempimento del datore di lavoro”. Nel caso di specie la Suprema Corte era stata chiamata a decidere in merito ad un licenziamento del comandante di un corpo di polizia municipale, nei cui confronti erano state già poste in essere alcune azioni disciplinari ai sensi degli art.55 bis del D.lgs. n.165/2001 , l’ultima delle quali aveva dato luogo alla sanzione espulsiva, per non aver eseguito il comandante gli ordini di servizio impartiti dal segretario comunale ; quest’ultimo aveva impugnato il disposto licenziamento sul presupposto, tra l’altro, che gli ordini di servizio fossero caratterizzati da palese illegittima e che, dunque non dovevano essere eseguiti . La tesi difensiva del dipendente era stata accolta dalla Corte d’appello di Roma che in sentenza aveva ritenuto che “la mancata osservanza delle disposizioni di servizio adottate dal segretario comunale eccedendo il proprio campo di competenze non costituisse inadempimento sanzionabile” ; la stessa Corte peraltro, aveva altresì annullato il licenziamento per essere stato comminato nel periodo di interdizione conseguente a matrimonio . Tali conclusioni sono state rigettate dalla Corte di cassazione che ha statuito comeanche i dipendenti pubblici – in applicazione dell’articolo 2, comma 2, del Testo unico del pubblico impiego, a norma del quale ai rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione si applicano (salve espresse eccezioni) le leggi sui rapporti di lavoro privato – devono conformarsi alle disposizioni di servizio illegittime, senza poter invocare il principio della eccezione di inadempimento al di fuori dei casi più estremi in cui risulti richiesto di porre in essere fatti costituenti reato, ovvero azioni contrarie ai doveri di diligenza e fedeltà nei confronti della pubblica amministrazione”; per quanto concerne la invalidità del licenziamento” intervenuto nel periodo di interdizione conseguente a matrimonio “, la Corte di cassazione ha riformato la sentenza anche sotto questo profilo, ritenendo che “ la presunzione di riconducibilità del licenziamento a “causa di matrimonio” non opera se a fondamento del provvedimento espulsivo sia posta una contestazione degli addebiti avviata prima del periodo di interdizione”. A ben vedere dunque, i giudici nella sentenza del 19 aprile 2018 nel disporre che il dipendente pubblico non può rifiutarsi, di regola, di eseguire un ordine di servizio illegittimo invocando una eccezione di inadempimento del datore di lavoro”, ribadiscono sostanzialmente che anche, per i dipendenti pubblici vige il limite per cui, a fronte di ordini di servizio o direttive che possono determinare pregiudizio ai diritti del lavoratore, quali l’assegnazione di mansioni dequalificanti, la facoltà di rifiutare l’adempimento della prestazione richiesta si produce unicamente nel caso in cui l’inadempimento del datore di lavoro sia totale. Ciò premesso la Cassazione non potendosi esimere dall’indicare gli strumenti di tutela al lavoratore pubblico a fronte del “dovere di ottemperanza agli ordini di servizio del dipendente pubblico”, conclude che  “resta salvo il diritto per i lavoratori del pubblico impiego, non diversamente da quanto avviene per quelli del settore privato, di richiedere l’intervento del giudice del lavoro, anche in via d’urgenza, affinché venga rilevato il carattere illecito delle direttive datoriali e disposta la rimozione dei loro effetti.