Relazione dell’Avv. Maurizio Danza convegno di Perugia del 24 febbraio 2018 presso l’assemblea legislativa della Regione Umbria ” Semplifichiamo la scuola, dsga f.f. a costo zero”

Il titolo scelto per il convegno è di particolare interesse, poiché offre l’occasione di intervenire con proposte costruttive in merito ai processi di cambiamento organizzativo tecnico e culturale della scuola italiana, che, in quanto pubblica amministrazione,  soggetta ad un nuova fase di recepimento delle novità legislative sia successive alla legge n.190/2012 (es. trasparenza, anticorruzione etc.), che recenti, e dovute alle riforme del pubblico impiego ; in tal senso certamente tutte le novità derivanti dai decreti legislativi n.74 e 75 del 25 maggio 2017 di modifica del D.lgs.n.165/2001 (c.d. testo unico del pubblico impiego). Di certo le istituzioni scolastiche, sempre più gravate da nuove funzioni previste dal legislatore e chiari indici di una nuova burocratizzazione, sono costrette a rincorrere i cambiamenti con gli strumenti e le risorse esigue di cui dispongono e che, nonostante la riforma della scuola operata dalla nota L.n.107/2015, non appaiono sufficienti a garantire tutte le nuove funzioni attribuitele. Certamente, per rispondere efficacemente alle istanze che provengono dal mondo della scuola, non si può prescindere dal ruolo fondamentale delle risorse umane e dunque dalla necessità di adeguare le dotazioni organiche delle scuole, che patiscono ormai le gravi ed endemiche carenze che riguardano i servizi amministrativi delle scuole italiane Fondamentale in tal senso la necessità di valorizzare le professionalità acquisite dagli assistenti amministrativi nell’espletamento sistematico delle funzioni dei DSGA, su posti vacanti e disponibili per tutto l’anno scolastico, in mancanza di concorsi ad hoc. A tal proposito ritengo in primo luogo che l’ipotesi di contratto scuola firmato l’8 febbraio 2018 dalla triplice debba essere ritenuto come l’ennesima occasione mancata per una opportuna revisione del sistema di classificazione del personale ATA e di intervento sulle carenze delle dotazioni organiche, non più procrastinabile. Infatti non può essere affrontato un tema così delicato con la previsione delle solite commissioni paritetiche (cfr. art 34 ipotesi CCNL scuola), prive di reali poteri e dunque del tutto inidonee a risolvere la soluzione di problemi di fondamentale importanza per la scuola italiana, quali la vacanza endemica di posti di direzione dei servizi amministrativi, rivendicati giustamente dagli assistenti amministrativi, che da anni svolgono sostanzialmente quelle funzioni, ed in attesa di procedure selettive ad hoc finalizzate a ricoprire i numerosi posti vacanti di DSGA nelle scuole. A tal proposito ritengo che l’ipotesi del passaggio di area auspicato dagli assistenti amministrativi, non possa trovare soluzione nella ventilata proposta di concorso pubblico del Ministro della Pubblica Istruzione, che non sembra voler attribuire una valutazione preferenziale né ai numerosi anni di esperienza maturata dagli assistenti amministrativi nelle funzioni di DSGA, né al possesso di lauree non specifiche per l’accesso. Tale impedimento sembrerebbe trovare fondamento nelle nuove disposizioni in tema di progressioni giuridiche e relative ai passaggi tra aree, in via generale regolamentati dall’art.24 del D.Lgs n.150/2009 e dall’art.52 co.1 bis del D.lgs.n.165/2001 (introdotto proprio dal c.d. decreto Brunetta), che, nonostante la previsione di una riserva agli interni in una percentuale non superiore al 50 % dei posti banditi, richiedono  il possesso degli stessi titoli previsti per gli esterni che accedono ad una area superiore nella p.a. Nel nostro ordinamento esistono tuttavia altri strumenti normativi, anche recentemente introdotti, che prevedono concorsi riservati nelle forme delle procedure selettive: in tal senso la disposizione di cui all’art. 22 co.15 del D.lgs.n.75/2017. Tuttavia entrambi questi strumenti non sembrano valorizzare pienamente le legittime aspettative e la professionalità acquisita dagli assistenti amministrativi, che giustamente ora rivendicano l’adozione di procedure selettive semplificate, basate principalmente sulla valutazione della loro lunga esperienza di DSGA facenti funzioni.  A tal fine, si potrebbe ricorrere a soluzioni diverse basate su percorsi selettivi compatibili con i nuovi principi  di accesso al pubblico impiego, introdotti dal D.Lgs.n.150/2009, e che hanno il pregio di consentire il passaggio di area degli assistenti amministrativi , evitando anche taluni limiti rinvenibili nelle norme del contratto collettivo della scuola, non modificate in sede di rinnovo del contratto. In realtà tali soluzioni, trovano fondamento nelle specifiche disposizioni già rinvenibili nel sistema di istruzione pubblica. A tal proposito, e senza voler fare un’analisi approfondita di tutte le altre disposizioni, punto di riferimento significativo in tema di concorsi riservati è certamente l’art.557 del T.U. 297/94, come modificato dall’art.6 della L. 3 maggio 1999, n. 124, che prevede una ripartizione percentuale, dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni organiche, a favore di chi è inserito nelle graduatorie permanenti, periodicamente integrabili da soggetti in possesso di idoneità da conseguire in appositi concorsi riservati. Ebbene detta disposizione, che si configura indubbiamente quale lex specialis, appare compatibile con le nuove disposizioni di cui all’art.52 co.1 bis del D.lgs.n.165/2001 e art.24, introdotte dal D.lgs.n.150/2009, che prevedono, a decorrere dal  1 gennaio 2010, nuovi criteri di accesso e di progressione giuridica in  tutte le pa . A conferma della correttezza dell’ applicazione di disposizioni speciali in tema  di passaggi di area per gli assistenti amministrativi va menzionato altresì il D.M. 18 maggio 2000 n.146 “prima integrazione delle graduatorie permanenti”, che non a caso prevede i contingenti e la utilizzazione delle graduatorie permanenti per le assunzioni in ruolo, il D.M. 10 agosto 2011 n. 74, e recentemente, con riferimento all’a.s. 2014/15, la nota prot. n.7957 del 7/08/2014 sulle modalità di immissione in ruolo dei DSGA che, successiva al D.lgs.n.150/2009, non a caso richiama espressamente tutti quegli istituti, tra cui lo scorrimento delle graduatorie permanenti, e i concorsi riservati per soli titoli che non possono essere disattesi. Altro elemento che il legislatore dovrebbe valutare ai fini del riconoscimento del diritto al passaggio all’area “D”, è certamente la sostituzione obbligatoria del DSGA da parte dell’assistente amministrativo di 2^ posizione economica, desumibile ora dall’art. 50 co.4 del CCNL scuola 2006/2009, da ritenersi vera e propria posizione giuridica (non solo economica), nonché voce accessoria e non certo tabellare, su cui si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con sent. n. 108 del 20/05/2016, seppure in via incidentale; non c’è dubbio infatti che l’assolvimento continuato di dette funzione costituisca indice inequivocabile di espletamento di mansioni superiori di cui all’ art.52 del D.lgs.n.165/2001.

Non si può certo assistere inermi al paradosso dell’accesso per via giudiziaria alla figura del tutto virtuale del coordinatore per l’area C, per mancanza di attuazione dell’accordo istitutivo 8 febbraio 2002, riconosciuta recentemente dalla Corte di Cassazione.  E’ necessario dunque, utilizzare tutti gli strumenti selettivi previsti dalle norme vigenti per valorizzare la professionalità di chi da anni si impegna nello svolgimento proficuo di funzioni di direzione fondamentali a favore dallo stato e della comunità scolastica italiana.