PROPOSTE PER I TIROCINANTI DELLA GIUSTIZIA IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEL PROCESSO PER EFFETTO DELL’ART.37 CO.11 DELLA LEGGE N °111/2011

Avv. Maurizio Danza Docente di Diritto del Lavoro presso Universitas Mercatorum

1)QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

LA NATURA GIURIDICA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI TIROCINANTI DELLA GIUSTIZIA

Dall’esame della documentazione dei c.d. tirocinanti della Giustizia impegnati continuativamente sin dal luglio del 2011 presso i c.d. uffici del processo per effetto dell’art.37 co.11 della L.n111/2011, nelle attività progettuali, la cui titolarità è attribuita al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art.1 co.25 della L.n.228 del 24 dicembre 2012, emerge l’esistenza di un rapporto di collaborazione, ascrivibile solo formalmente alla tipologie del tirocinio formativo cui è associata una borsa lavoro.

Ed infatti, a prescindere dalla terminologia adoprata nei vari atti di proroga, le prestazioni espletate dai tirocinanti senza dubbio vanno ricondotte alla qualifica di Operatori amministrativi, rinvenibile nel contratto nazionale dei Ministeri. Inoltre, da un punto di vista strettamente qualitativo e quantitativo,  le funzioni espletate da detto personale sono ascrivibili alle tipologie del “contratto di formazione e lavoro e del contratto a termine”, menzionate espressamente dall’art.36 co.2 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.9 del D.Lgs.n 75 del 25 maggio 2017[1] e dunque incluse tra i contratti flessibili applicabili alle pubbliche  amministrazioni di cui all’art.1 co.2 del D.Lgs.n.165/2001.

Ciò premesso, dall’esame delle disposizioni dell’ordinamento giuridico pubblicistico, emergono talune soluzioni maturate anche alla luce delle recenti riforme in tema di pubblica amministrazione, che consentirebbero di adottare da parte del Ministero della Giustizia delle soluzioni di reclutamento a favore di ben 1115 operatori, utilizzati nella fondamentale attività di collaborazione al processo, in palese abuso delle disposizioni nazionali e comunitarie. Tutto ciò consentirebbe alla giustizia italiana di sopperire alle numerose criticità derivanti dalle gravi carenze di organico proprio in un settore strategico per gli interessi nazionali del paese .

LE SOLUZIONI POSSIBILI A FAVORE DEI TIROCINANTI DELLA GIUSTIZIA

2) PRIMA SOLUZIONE

  1. A) IL RICORSO ALLO STRUMENTO DI RECLUTAMENTO DI CUI ALL’ART.20 CO.2 DEL D.LGS.N.75/2017 “SUPERAMENTO DEL PRECARIATO NELLE PA”.

Una prima soluzione normativa è senz’altro evincibile dall’art.20 co.2 del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, secondo cui “Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al  personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso; o b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”.

  1. B) BANDO DI CONCORSO CON PROCEDURE CONCORSUALI RISERVATE PER IL RECLUTAMENTO DI OPERATORI AMMINISTRATIVI B2 SECONDO IL CCNL MINISTERI: LE RAGIONI DELLA RISERVA FINO AL 50% DEI POSTI.

In sostanza il Ministero della Giustizia, secondo la norma suindicata, può indire un concorso pubblico, prevedendo delle procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili a favore dei tirocinanti della giustizia, da inquadrare nella figura degli operatori amministrativi B2 del CCNL Ministeri, ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno.

La riserva pari al 50 %, aliquota massima prevista dalla norma, appare giustificata dalla necessità ed indispensabilità di ricorrere stabilmente alle suindicate funzioni, come già previsto dall’iniziale progetto  (cfr.art.37 co.11 della L.n111/2011) e come risulta palesemente dalle numerose proroghe intervenute in questi anni da parte del legislatore.

Anche il numero dei posti da reclutare (1115 unità) non sembra rappresentare un problema in merito al reclutamento dei tirocinanti della Giustizia, attesi i dati ufficiali pubblicati dal Ministero della Giustizia sulla pagina web “La nuova stagione per la Giustizia”, che fa riferimento a ben 5100 nuovi reclutamenti “programmati e già finanziati”.

  1. C) SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DALL’ART.20 CO.2 LETT. A E B DEL D.LGS.N.75/2017 IN CAPO AI TIROCINANTI DELLA GIUSTIZIA

A ben vedere tutti gli operatori attualmente in servizio presso i Tribunali italiani soddisfano entrambe le condizioni di cui alle lett. a) e b) dell’art.20, atteso che i medesimi indubbiamente erano in servizio con rapporto di tirocinio formativo già dalla data di entrata in vigore della L. 7 agosto 2015, n. 124 ( cfr. lett.a)  e per un periodo di tempo ben più ampio rispetto ai  tre anni previsti dalla lettera (cfr.lett. b).

  1. D) COPERTURA FINANZIARIA PREVISTA ED EVENTUALE AUMENTO DEGLI ORDINARI LIMITI FINANZIARI COME PREVISTO DALL’ART.20 CO.3

 

Al fine di garantire l’adozione di detta procedura, la copertura finanziaria prevista per garantire il reclutamento di n.1115 tirocinanti presso gli Uffici del Processo va calcolataal netto di oneri previdenziali, tenendo conto della retribuzione base di € 17.418,39 lorde annue, pari alla retribuzione tabellare fissa di un operatore amministrativo B2 del CCNL Ministeri x 1115 = € 19.421.504,85, a cui vanno aggiunte  euro €  84,62 lorde 13a  x 1115 operatori, per  €  94.351,30, dunque per un totale annuo lordo complessivo pari a € 19.515.856,15 (all.1).  Tale impegno finanziario peraltro verrebbe compensato in parte da un risparmio derivante dall’eventuale estinzione del capitolo di spesa su cui gravano le attuali indennità corrisposte ai tirocinanti.

In ogni caso neanche la copertura finanziaria rappresenta un limite, atteso che la disposizione di cui all’art.20 del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 al co. 3 prevede espressamente la possibilità di aumento degli ordinari limiti finanziari: “Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle  correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, co. 28”.

  1. E) LA PROROGA DEI CONTRATTI DI TIROCINIO TUTTI CON SCADENZA 31 DICEMBRE 2017 QUALE EFFETTO PREVISTO DALL’ART.20 CO.8 DEL D.LGS.N.75/2017

L’adozione di tale strumento di reclutamento avrebbe altresì il pregio di evitare gli effetti negativi e non auspicabili derivanti dallo spirare del termine massimo fissato nei rapporti di tirocinio alla data del 31 dicembre 2017. Ed infatti, secondo quanto disposto dall’art.20 co.8: “Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

 

3) SECONDA SOLUZIONE

  1. A) IL RICORSO ALLO STRUMENTO DI RECLUTAMENTO EX ART.35 CO.3 BIS LETT.B DEL D.LGS.N.165/2001

Una seconda soluzione normativa si basa sulla utilizzazione dello strumento giuridico del c.d. reclutamento ordinario di cui all’art.35 co.3 bis lett.b del D.lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.6 del D.lgs n 75/2017Tale disposizione prevede infatti che “Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell’ amministrazione che emana il bando (lett.b).

In particolare, per i c.d. tirocinanti della giustizia, pur se lo strumento normativo a differenza del reclutamento di cui all’art.20 del D.lgs.n.75/2017 non prevede una percentuale di riserve dei posti banditi, si potrebbe predisporre una procedura ad hoc di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzata a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata, alla data di emanazione del bando, di almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell’ amministrazione che emana il bando (cfr. ultima parte lett.b art. 35 co.3 bis del D.Lgs.n.165/2001).

A tal proposito è indubbio infatti che tutti i tirocinanti vantano una anzianità superiore ai 3 anni previsti da tale norma e che costituirebbe la base su cui individuare un sistema di attribuzione di punteggi tale da valorizzare la loro peculiare esperienza professionale, maturata nell’espletamento della fondamentale attività di collaborazione presso gli Uffici del processo.

ALLEGATO 1  TABELLA RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA “OPERATORE GIUDIZIARIO B 2”

TABELLA C
Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

B2 7,59 38,91 84,62

TABELLA D
Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità

B2 16.494,03 16.869,87 17.418,39

TABELLAE
Sviluppi economici per fasce retribuite dal 31.12.2007

Retribuzione tabellare

Aree Fasce retributive
SECONDA 17.418,39

Numero 1115 unità (anche meno) nella struttura dell’ Ufficio del Processo

€ 17.418,39 lorde annue x 1115 = € 19.421.504,85

€      84,62 lorde 13a      x 1115 = €        94.351,30

                                                              ———————

                                                             Totale  € 19.515.856,15 lordo annue

 

[1] Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) end e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.